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Mobilità 2025-2028, si procede con la trattaviva su due tavoli separati. C’è il tavolo per le norme sui docenti e quello riferito agli Ata.

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Importante incontro sulla mobilità 2025-2028, quello previsto per il prossimo mercoledì 6 novembre al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si continuerà a procedere con la trattativa su due tavoli separati, quello riservato alla nuova normativa per la mobilità dei docenti e quello che invece è riferito al personale Ata.

Vincolo triennale della mobilità e deroghe

Per la mobilità 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 si prevede che resteranno i poco graditi vincoli triennali per i neoassunti a partire dal 2023/2024. In linea generale i docenti neoassunti a partire dall’1 settembre 2023, dovranno restare titolari nella scuola loro assegnata fino all’anno scolastico 2025/2026 e quindi saranno svincolati per potere presentare istanza di mobilità nell’anno 2026 per l’a.s. 2026/2027. Chi invece è entrato in ruolo a partire dall’1 settembre 2024, se non possiede deroghe, resterà nell’attuale scuola di titolarità fino all’anno scolastico 2026/2027 e potrà presentare istanza di mobilità nel febbraio 2027 (presumibilmente) per l’anno scolastico 2027/2028.

Ai casi generali, soggetti al vincolo triennale, ci saranno dei casi particolari che potranno derogare dal vincolo e quindi fare immediatamente la domanda di mobilità, in tal caso permarranno nella scuola di attuale titolarità per almeno un anno, quello di prova, ma potranno sperare nel successo di una tanto agognata domanda di mobilità. Vediamo di fare il punto delle deroghe al vincolo triennale che dovrebbero essere accettate dall’Amministrazione per i prossimi anni scolastici:

  1. I docenti con figli di età inferiore ai 12 anni, nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. I docenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92;
  3. I docenti che fruiscono del congedo straordinario per assistere il parente ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
  • a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto a);
  • c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b);
  • d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c).

4. I docenti che sono coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, . commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Per adesso queste sono le deroghe ammesse per la mobilità annuale 2024/2025 e condivise anche dall’Amministrazione, vedremo se con il CCNI mobilità 2025-2028 saranno tutte accettate, se ne verranno inserite delle altre o se oppure saranno razionalizzate.

Mobilità del personale Ata

Sul fronte del personale Ata non si parla di vincoli alla mobilità ma più specificatamente si stanno esaminando i punti riferiti alle precedenze e al dimensionamento scolastico. Per la mobilità degli Ata si prosegue nell’affrontare il nodo dell’adeguamento del CCNI mobilità 2025-2028 ai nuovi profili Ata introdotti dal CCNL scuola 2019-2021.