Forse non tutti sanno che c’è una fase “0” della mobilità che precede le normali tre canoniche fasi previste dall’art.6 del CCNI mobilità 2025/2028. Tale norma si riferisce al procedimento dei trasferimenti e dei passaggi ma nulla dice su quanto avviene, soprattutto in riferimento ai posti disponibili per trasferimenti e passaggi, prima della pubblicazione degli esiti della mobilità. C’è appunto la fase “0” che restituisce al ruolo di appartenenza chi cessa dal collocamento fuori ruolo.
Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
Facciamo un esempio per capire di cosa si tratta. Docente titolare in un Liceo Scientifico di Firenze per la classe di concorso A027, è stato messo in collocamento di fuori ruolo per svolgere le funzioni di docente di matematica e fisica per il Ministero della difesa in una scuola militare come per esempio il liceo “Nunziatella” di Napoli. Il docente si trova in una condizione di fuori ruolo e può, quindi, ai sensi dell’art.7 del CCNI mobilità 2025/2028, essere restiutito al proprio ruolo in una qualsiasi provincia di sua scelta, quindi anche in quella di Catania e non per forza quella di Firenze.
Il docente che cessa dalla condizione di fuori ruolo e chiede la restituzione nel ruolo di appartenenza, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento, come tutti gli altri nell’ambito dei trasferimenti di cui all’art. 6 del CCNI mobilità 2025/2028.
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