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Mobilità, a chi è riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 10 punti?

Nella tabella di valutazione titoli dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità 2017/2018 per alcuni docenti è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 punti una tantum.  

Si tratta di un bonus aggiuntivo, di ben 10 punti, attribuito a quei docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.

Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. I docenti che invece non hanno prodotto domanda di trasferimento per un triennio, successivamente al 2007/2008, non fruiscono più di alcun punteggio aggiuntivo. C’è da sapere che i docenti in possesso del bonus aggiuntivo di 10 punti, che hanno ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo hanno perso per sempre, a prescindere se in tale domanda di trasferimento non sono stati valutati questi 10 punti.

Nella nota 5 ter dell’ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è specificato anche che tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo (dal 2000/2001 al 2007/2008), hanno presentato in ambito provinciale: domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Tale bonus è riconosciuto a quei docenti che hanno fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, godendo del diritto contrattuale alla precedenza di rientro.

È utile sapere che tale punteggio non si perde se un docente dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.

É utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale, non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse essere soddisfatto nella richiesta di trasferimento.

Lucio Ficara

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