Ormai gli incontri per l’accordo sull’ipotesi di contratto della mobilità 2016/2017 sono giunti alle battute finali e la firma definitiva è prevista per dopodomani 10 febbraio.
Subito dopo la sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale si dovrebbe proseguire con le sequenze contrattuali, come ad esempio quella prevista all’art.1 comma 5 della stessa ipotesi contrattuale, che dovrebbe regolamentare le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito. In buona sostanza, entro i 30 giorni successivi dalla stipula di questo accordo, sarà deciso come verrà effettuata la chiamata diretta dei docenti, che si trovano in un ambito, da parte dei dirigenti scolastici delle scuole che si riferiscono al medesimo ambito. Poi ci sarà anche la sequenza contrattuale prevista nel comma 2 dell’art.8 dell’ipotesi contrattuale, in cui si specifica che i posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definite le modalità per l’acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso. Per i licei musicali, fermo restando l’accantonamento del 50% dei posti per la mobilità, l’assegnazione sarà oggetto di sequenza contrattuale a seguito del definitivo riordino delle classi di concorso.
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Quindi appare chiaro che il contratto sulla mobilità definitivo non sarà disponibile prima della fine di marzo, sempre che non ci sia il rilevo della Funzione Pubblica sul fatto che in più punti il contratto ignora completamente la legge 107/2015. In buona sostanza si può certamente affermare che: “L’accordo sulla mobilità 2016/2017 è alle battute finali, ma con la grossa incognita della Funzione Pubblica”. Per il bene dei docenti che chiederanno trasferimento, si spera che non ci siano interventi ostativi dei ministeri economici. Ma quali sarebbero i punti dell’accordo, che potrebbero essere ostacolati dalla Funzione Pubblica? Per esempio c’è l’art.6 comma 1 sulle operazioni di mobilità territoriale e professionale che si collocano in quattro distinte fasi. Infatti la fase A contraddice “giustamente” la legge 107/2015, per il semplice fatto che gli assunti entro il 2014, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio, potranno fare domanda di mobilità su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, contrariamente a quanto la legge prevede. Infatti la legge 107/2015 prevede espressamente, al comma 73, che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Tuttavia l’accordo di ipotesi contrattuale sta per essere firmato dai sindacati, fatta eccezione per la Gilda insegnanti, nonostante ci sia l’incognita di un possibile intervento della Funzione Pubblica a guastare i patti raggiunti tra Miur e sindacati.
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