Ancora una volta si giudici intervengono sui punteggi della mobilità. Stavolta è il Tribunale di Napoli, che con 3 provvedimenti ribadisce il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie.
Infatti, il Tribunale partenopeo ha riconosciuto il servizio svolto dai ricorrenti nelle scuole paritarie, inizialmente estromessi e non conteggiati ai fini della mobilità professionale 2016/2017.
“Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità̀, affermano i giudici nei provvedimenti, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità (a cui è limitata la domanda), tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche“.
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In tal senso, i giudici ordinano la disapplicazione del CCNI, motivando in questo modo:”ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ult. cpv (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che il ‘servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile‘ deve essere disapplicata, con affermazione del diritto dell’odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’amministrazione scolastica all’inserimento, come richiesto“.
Quella del Tribunale di Napoli, seguita dallo studio legale BFI, è l’ultima in ordine cronologico di pronunce favorevoli al riconoscimento del punteggio pre ruolo in scuole paritarie e si va ad aggiungere alla montagna di ricorsi persi dal Miur in tal senso.
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