Sono in tanti i docenti che vogliono sapere se per il 2020/2021 i docenti potranno richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.
La mobilità annuale 2020/2021, ovvero la possibilità di fare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, ci sarà come ogni anno. Le domande per questa tipologia di mobilità, che è temporanea e vale solo per l’anno scolastico per cui si fa richiesta, si dovranno presentare nel mese di luglio 2020 e gli esiti dovranno essere pubblicati negli ultimi giorni del mese di agosto. Si tratta di domande che si presenteranno tramite il sistema delle istanze online del Ministero dell’Istruzione. La domanda di utilizzazione la potranno fare i docenti in esubero in provincia o appartenenti a una classe di concorso che è in esubero, la potranno fare anche i docenti titolari su disciplina che chiedono cambio di tipologia di posto, per esempio di insegnare sostegno avendone titolo. Vedremo più avanti tutti i docenti che potranno richiedere utilizzazione. L’assegnazione provvisoria la potranno chiedere i docenti che vogliono ricongiungersi ad un familiare, come il coniuge, i figli o i genitori. Per l’assegnazione provvisoria valgono esclusivamente le esigenze familiari e le eventuali precedenze che il docente possiede.
Purtroppo c’è una categoria di docenti che non ha potuto presentare la domanda di mobilità territoriale perché bloccata per un quinquennio nella scuola a cui è stata assegnata dal primo settembre 2019. Questi docenti sono i FIT 2018 che stanno svolgendo l’anno di prova. C’è l’intenzione, fortemente osteggiata dai sindacati, di impedire a questi docenti la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria 2020/2021. Questo impedimento del blocco quinquennale, nega il diritto al ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori, da parte del docente. Bisogna segnalare che il CCNI sulle utilizzazioni non prevede blocchi di questo genere, ma anche il CCNI sulla mobilità non li prevedeva e il Ministero nell’OM 182/2020 ha impedito a questa categoria di docenti di presentare domanda di mobilità 2020/2021
a) i docenti in soprannumero su provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2011/2012 ovvero 2012/2013 ovvero 2013/2014 e successivi. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore,nel rispetto delle relative tabelle. L’indicazione dell’intero comune ( o distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze ( di singola scuola o sintetiche) per altro comune.La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCN.I. 06.03.2019 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto daI successivo art.3 comma 9. Sui posti strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;
f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.
l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.
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