Una docente ci pone la seguente richiesta: “Nella domanda di assegnazione provvisoria è possibile inserire la precedenza che prevede l’assistenza alla suocera invalida (legge 104, art.3 com.3)?”.
Risposta alla domanda della docente
È bene sapere che i suoceri sono degli affini in primo grado, quindi se una docente ha una suocera disabile in stato di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92, e, inoltre, la stessa docente è l’unica parente o affine entro il secondo grado che può assistere la disabile in stato di gravità perché gli altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza, per ragioni esclusivamente oggettive, allora la docente può fruire del diritto di precedenza nelle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2019/2020.
Precedenza per assistere parenti o affini
Ai sensi dell’art.8, comma 1, punto IV lettera n) dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019-2022, è specificato che il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione al caso suddetto:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’ O.M. 203 del 08.3.2019. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
– la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
– La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o il distretto sub- comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune del domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune ovvero del distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti scolastici, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub-comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.