Bisogna ricordare che per gli effetti scaturiti dalla legge n. 106/2011, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia soltanto dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Per questa legge chi è entrato in ruolo a partire dal 1° settembre 2011, non potrebbe presentare, a causa del vincolo quinquennale su citato, la domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione. Nell’ipotesi di contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’anno scolastico 2013/2014, firmato il 15 maggio 2013, si è cercato, quanto più è possibile e soprattutto nel rispetto delle leggi vigenti, di arginare il vincolo quinquennale che avrebbe impedito la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria. Infatti troviamo nell’art. 7 comma 3 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le eccezioni di coloro che non saranno obbligati al giogo del vincolo quinquennale suddetto. Non rientrano in tale vincolo, i beneficiari delle precedenze previste nell’ art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, del contratto integrativo di mobilità annuale. Anche le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno liberamente presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia. In buona sostanza il lavoratore padre o la lavoratrice madre di un figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni ed entrato in ruolo a partire dal primo settembre del 2011, può produrre domanda senza però avvalersi della precedenza, nel caso il figlio abbia età inferiore a tre anni e che invece spetta a chi è entrato in ruolo prima della su citata data. Si ricorda che l’assegnazione provvisoria, come scritto nell’art. 7 comma 1 dell’ipotesi CCNI mobilità annuale 15 maggio 2013, può essere richiesta unicamente per una sola provincia, per il numero di sedi previsto in fase di trasferimento, cioè 20 per scuole dell’infanzia e primaria e 15 per secondaria di I e II grado, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20/12/2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria, e questa risulta essere una novità, i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. Questa intercambiabilità è una sorta di flessibilità di mobilità, restando all’interno del vincolo quinquennale riguardante queste tipologie di cattedre.
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