Passi in avanti sulla questione dell’intesa sulle assegnazioni provvisorie provinciali e soprattutto interprovinciali 2024-2025, tra l’Amministrazione e i sindacati. Dalle notizie raccolte a margine dell’incontro di ieri 25 giugno e dai comunicati ufficiali di alcuni sindacati emerge che permangono i vincoli triennali per i neoassunti 2023/2024, ma scattano le deroghe introdotte già per la mobilità territoriale e vengono estese anche al personale attualmente di ruolo ma con contratto a tempo determinato. Per la FLC CGIL non si può firmare alcuna ipotesi d’intesa sull’ultrattività del CCNI utilizzazioni 2019-2022 in caso di incarico d’ufficio ad interim ai DSGA sui posti eventualmente non coperti da candidature volontarie.
Modifica della bozza di intesa dopo l’incontro
Come prontamente abbiamo riportato in concomitanza dell’incontro del 25 giugno 2024 con i sindacati, la seconda bozza dell’intesa per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie era più rigida, per quanto riguarda i vincoli sulla mobilità annuale, di quanto poi non si sia raggiunto con alcune aperture da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dalle note sindacali successive all’incontro suddetto, emergerebbe una volontà del MIM ad allargare le deroghe dei vincoli della mobilità dei neoassunti anche ai docenti che attualmente si trovano con un contratto a tempo determinato. Ecco cosa sostiene la FLC CGIL:
Nonostante le posizioni inizialmente distanti, il Ministero sarebbe intenzionato ad accogliere le nostre proposte di modifica all’intesa per quanto riguarda:
- l’estensione della partecipazione a tutti i docenti neo assunti a.s. 2023/2024 a tempo indeterminato e determinato del regime derogatorio ex art.34 comma 8 del CCNL 2019/22 (maternità, paternità, cargivers);
- la possibilità di presentare la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria anche per i docenti a TD soprannumerari che hanno perso il posto sul quale avevano diritto di conferma in ruolo;
- partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria per il personale ATA ex LSU assunto a tempo parziale su quote corrispondenti al proprio orario di servizio.
A breve il ministero dovrebbe rivedere il testo acquisendo le nostre richieste e integrazioni, e vigileremo sulla corretta formulazione affinché la versione dell’Intesa da sottoporre alla firma sia effettivamente estensiva rispetto l’allargamento della platea dei partecipanti, come abbiamo rivendicato con determinazione al tavolo.
La FLC CGIL non firma se…
Come è apprezzabile vedere dal comunicato della FLC CGIL, resterebbe ferma, infine, la richiesta di eliminare ogni possibile rimando al conferimento d’ufficio per l’incarico ad interim ai DSGA sui posti eventualmente non coperti da candidature volontarie. Qualora così non fosse la FLC CGIL non sottoscriverebbe l’ipotesi di intesa in coerenza, si legge nel comunicato, con le posizioni già espresse sulla questione.
CISL Scuola ha ottenuto le deroghe per tutti i docenti
La CISL Scuola ha ottenuto dunque che le deroghe introdotte con il CCNL 2019/2021 vadano applicate, per la mobilità annuale, a tutto il personale neoassunto, quindi anche a tutti i docenti assunti a tempo determinato con contratto finalizzato al ruolo, ivi compresi anche agli assunti da GPS su posti di sostegno.
Per il personale ATA resta aperta la questione riguardante la copertura dei posti vacanti di Dsga, mentre si attende ancora l’autorizzazione del Ministero della Funzione Pubblica per bandire la procedura delle progressioni verticali.
Nell’intesa in discussione è prevista la sostituzione dell’art.14 dell’attuale CCNI con disposizioni che tengano conto delle novità introdotte dal CCNL. In questo senso, la CISL Scuola ha ottenuto che sia possibile l’utilizzo a domanda sui posti vacanti o disponibili da parte di coloro che non dovessero rientrare nelle assunzioni dalla procedura di progressione.
La CISL Scuola e le altre Organizzazioni Sindacali si sono dette invece non disponibili a recepire nel testo dell’Intesa la proposta fatta dall’Amministrazione di ricorrere, sulle eventuali residue disponibilità, a quanto potrebbe essere previsto nell’emanando D.M. per l’attribuzione degli incarichi ad interim, ossia l’assegnazione d’ufficio di un ulteriore incarico al personale già DSGA.