Mercoledì 7 marzo le organizzazioni sindacali sono convocate al Miur per la sottoscrizione definitiva del contratto relativo alla mobilità per l’a.s. 2018/19.
Dopo la firma l’amministrazione centrale emanerà l’ordinanza applicativa che darà corso alle relative operazioni. Le domande di trasferimento e di passaggio dei docenti dovranno essere presentate dal 3 al 26 aprile. Per istanze di mobilità del personale Ata i termini andranno dal 23 aprile al 14 maggio.
La tempistica, secondo quanto risulta a Italia Oggi, sconta il ritardo tecnico dell’Inps nel mettere a posto le posizioni contributive, dopo il passaggio di competenze dovuta alla soppressione dell’Inpdap. Che sta rallentando le procedure di comunicazione dei nominativi dei docenti e dei non docenti che andranno in pensione dal 1° settembre.
Tra le novità più importanti, valide solo per il 2018/2019, il fatto che l’individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno nella scuola superiore sarà effettuata previa compilazione di una graduatoria unica. I docenti di sostegno delle scuole superiori, dunque, saranno trattati secondo il criterio della fungibilità dell’insegnamento, così come avviene nelle scuole secondarie di I grado.
Il nuovo contratto prevede che la contrattazione integrativa sulla mobilità si svolgerà con cadenza triennale. E in tale sede saranno pattuite le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge.
Così come già scritto da La Tecnica della Scuola, l’ultima sezione del modello di domanda per la mobilità è denominata “indicazioni allegati”, in tale sezione si dovranno aggiungere gli allegati e le dichiarazioni personali per consentire la valutazione del punteggio della mobilità. Nello specifico nella domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la dichiarazione dell’anzianità di servizio, questa dichiarazione va compilata utilizzando l’allegato D che si trova sul sito del Miur nell’apposita sezione della mobilità , poi, per chi ha almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa scuola, c’è da redigere la dichiarazione della continuità, in tal caso si compila l’allegato F riferito all’ anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell’istituto di titolarità.
Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che attesti la residenza o il luogo di cura del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli, la loro data e luogo di nascita.
La dichiarazione personale suddetta può essere anche cumulativa, quindi è possibile anche attestare, oltre le esigenze di famiglia, il possesso di altri titoli valutabili, come ad esempio il concorso ordinario per esami e titoli di livello pari o superiore al ruolo di titolarità, le specializzazioni biennali, i corsi di perfezionamento o master annuali di 1500 ore e 60 CFU, altre lauree oltre quella di accesso al ruolo di titolarità, dottorato di ricerca, corsi CLIL, senza doverli presentare con certificazione. Per beneficiare del punteggio aggiuntivo di 10 punti “una tantum” è obbligatorio dichiarare il triennio, compreso tra il 2000/2001 e il 2007/2008, in cui il docente non ha presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall’anno precedente, si era già titolari.
Per le varie precedenze previste ai sensi dell’art.13 del CCNI della mobilità 2017/2018, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. In particolar modo per la legge 104/92, occorre produrre specifica certificazione medica della commissione medica, presentandola anche in formato cartaceo all’ATP della provincia di titolarità, che di fatto è l’ufficio scolastico presso cui verrà inviata, e successivamente valutata, la domanda di mobilità.
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