Esistono alcuni casi in cui un docente si trova in mobilità, ovvero assegnato in una cattedra differente da quella dell’anno precedente, senza che lo stesso docente abbia presentato istanza di mobilità.
Ai sensi dell’art.11, comma 2, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, un docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
Il docente che attualmente è ancora titolare di ambito, passa titolare sulla scuola in cui è incaricato triennalmente senza presentare alcuna domanda. È utile precisare che ai sensi dell’art.6, comma 8, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, è disposto che prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
I docenti in esubero provinciale (art.2, comma 3, ipotesi CCNI mobilità 2019-2022) e in esubero nazionale (art.2, comma 4, ipotesi CCNI mobilità 2019-2022) sono chiamati a fare domanda di mobilità per trovare collocazione in una scuola. Per quanto riguarda i docenti in esubero provinciale, in caso di mancata presentazione della domanda, sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini. Per quanto riguarda i docenti in esubero nazionale, in caso di non presentazione della domanda, vengono trasferiti d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità.
È molto importante sapere che Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Bisogna puntualizzare che se un docente è perdente posto e decide di non presentare domanda di mobilità, verrà trasferito con precedenza e il punteggio assegnato d’ufficio corrisponderà a quello delle graduatorie interne di Istituto.
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