Nelle tabelle di valutazione dei titoli della mobilità, riferite agli anni passati, il punteggio dei servizi di pre-ruolo è sempre risultato inferiore a quello del servizio di ruolo.
Per essere precisi nella tabella di valutazione titoli del CCNI della mobilità del 8 aprile 2016 c’è scritto che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza, sono assegnati 6 punti; mentre per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia, sono assegnati 3 punti.
Quindi per il trasferimento a domanda volontaria il punteggio del servizio di ruolo vale il doppio rispetto al punteggio del servizio svolto in pre-ruolo. Per il trasferimento d’ufficio o per le graduatorie interne d’istituto, il punteggio del servizio pre-ruolo è ancora più sfavorevole rispetto al punteggio del servizio di ruolo. Infatti è utile sapere che il punteggio del servizio pre-ruolo per il trasferimento d’ufficio o per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari, per i primi 4 anni di precariato vale 3 punti per ogni anno di servizio, per i successivi anni (dal quinto in poi) il punteggio si abbassa a 2 punti per ogni anno di servizio.
Un’anomalia quella del calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo, valutato in modo più sfavorevole rispetto alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, che va a contrastare, con assoluta evidenza, la clausola n.4 della direttiva europea 1999/70.
Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Quindi è assolutamente necessario, per rispettare la direttiva europea e anche numerose sentenze dei tribunali italiani, equiparare i punteggi dei servizi di pre-ruolo a quelli di ruolo.
Questa necessità si fa molto più urgente adesso, per il semplice fatto che a finire su ambito territoriale potrebbero essere alcuni docenti soprannumeri, che invece, avendo riconosciuta l’equiparazione del punteggio pre-ruolo a quello di ruolo, salirebbero di diverse posizioni in graduatoria d’Istituto e non sarebbero loro a perdere la titolarità nella scuola e a finire titolari di ambito.
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