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Mobilità: Cambiano le opzioni per la scelta delle cattedre orario esterne

Nella prossima mobilità, la vecchia sezione F delle preferenze, subirà un’importante modifica. Vediamo di scoprire di cosa si tratta.

Negli anni passati nei modelli della mobilità c’era una sezione riferita alla Richiesta delle cattedre articolate su più scuole. La sezione a cui ci stiamo riferendo era così definita:

SEZIONE F – PREFERENZE

34 Richiesta cattedre articolate su più scuole (d)    

                      

 34  cattedre tra scuole dello stesso comune con esclusione delle cattedre tra scuole di comuni diversi                                                                             A             

cattedre tra scuole dello stesso comune e tra scuole di comuni diversi    B

 

 

 

 

 

 

Il docente aspirante al trasferimento aveva tre opzioni, la prima era non barrare né la casella 34 A né la 34 B, partecipando così solo a trasferimenti su cattedra interna in una sola scuola, la seconda era l’ipotesi di barrare la casella 34 A, partecipando oltre che sulle cattedre intere, anche su quelle articolate su più scuole dello stesso comune con esclusione delle cattedre composte tra scuole di comuni diversi, per ultimo c’era l’ipotesi 34 B, per cui oltre alle cattedre intere si concorreva anche ad ottenere il trasferimento cu cattedre articolate tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi.

Invece con il nuovo contratto della mobilità le cattedre articolate su più scuole non si dividono più nelle due opzioni 34 A e 34 B, ma ci sarà unicamente una solo tipologia di cattedra oraria esterna, ovvero quella formata tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi ma appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Infatti è utile ribadire che le cattedre orario con completamento su altra scuola potranno essere costituite solo tra scuole dello stesso ambito ed in base al criterio di prossimità. Pertanto ne consegue che le cattedre tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorità rispetto a quelle tra comuni diversi dello stesso ambito. Nella domanda di mobilità, limitatamente alle 5 preferenze puntuali con codici delle singole scuole, il docente potrà indicare il proprio interesse limitandolo alle sole cattedre interne, oppure anche per le cattedre orario esterne, ma senza più la distinzione tra stesso comune e comuni diversi.

La norma che cambierà la sezione F delle preferenze su rappresentata è il comma 1 dell’art.11 del contratto sulla mobilità 2017/2018. In tale comma è scritto che nell’indicazione delle 5 preferenze su scuola, per le cattedre per cui è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito il movimento sarà disposto soltanto se gli interessati ne avranno fatto esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello di singole preferenze (si intende di scuole), e vale, pertanto, per tutte le preferenze.  

Lucio Ficara

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