Categorie: Personale

Mobilità, come si compila la sezione D delle assegnazioni provvisorie

Ci è stato chiesto di spiegare come si compila la sezione D delle precedenze per quanto riguarda il modello di assegnazione provvisoria.

Il personale docente non vedente deve selezionare il SI nel punto 6 della sezione D ai sensi della precedenza prevista per non vedenti di cui all’art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni.

Nella casella 6a seleziona SI l’insegnante che usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all’art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni.

Nella casella 7 seleziona SI l’insegnante che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, che nello specifico è il docente disabile di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Bisogna sapere che il docente può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza almeno una scuola del comune di residenza.

Nella casella 8 seleziona Si ed inserisce il comune di riferimento l’insegnante per motivi di salute ha necessità di cure a carattere continuativo e per gravi patologie, come scritto nell’art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni. Chiaramente l’insegnante che gode di questa precedenza deve inserire nella domanda il comune in cui soni effettuabili tali cure e deve esprimere come prima preferenza una scuola di quel comune, inoltre la precedenza è fruibile in tutte le altre preferenze espresse in domanda.

Nella casella 9 seleziona SI l’insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni. Si tratta dei docenti che appartengono alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94, bisogna sapere che tali docenti possono usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza almeno una scuola del comune di residenza.

Nella casella 10a seleziona SI l’insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Nella casella 10b seleziona SI l’insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza al coniuge o parte di unione civile di soggetto disabile in situazione di gravità all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92.

Nella casella 11 seleziona SI l’insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza al figlio/a referente unico che effettua assitenza al genitore in situazione di gravità.

 

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Nella casella 12a seleziona SI l’insegnante che usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza per essere lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Nella casella 12b seleziona SI l’insegnante che usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza (applicabile solo nelle assegnazioni interprovinciali) per essere lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Nella casella 13 seleziona SI l’insegnante che usufruisce della precedenza dell’art. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, si tratta della precedenza riferita a chi assiste, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92, in qualità di unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Nella casella 14a seleziona SI il docente che ha cessato a qualsiasi titolo il collocamento fuori ruolo.

Nella casella 14b seleziona SI il docente coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Tale precedenza è applicabile all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune in cui è stato trasferito il coniuge, purché come prima preferenza siano espresse una o più scuole di detto comune.

Nella casella 14c seleziona SI il docente che è chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato. Il docente suddetto ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

Nella casella 14d seleziona SI il docente che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

 

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Lucio Ficara

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