Arriva una recentissima sentenza del giudice del lavoro di Castrovillari (Cosenza), che dà ragione ad un ricorso seguito e vinto dall’Avv. Graziella Algieri. In tale sentenza il giudice concede il trasferimento interprovinciale con il riconoscimento della precedenza per assistenza da parte della docente al suocero.
La docente nel proprio ricorso specificava di essere referente unica per assistenza ad affine, il suocero, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. n. 104/1992. Lamentava, avendo fatto domanda di mobilità con precedenza per assistere il suocero, l’illegittimità del diniego delle diverse domande di trasferimento nella provincia richiesta avanzate in via amministrativa sin dall’anno scolastico 2016/2017 fino all’a.s. 2018/2019 per sedi più vicine alla propria residenza, per violazione della L. n. 104/1992 e delle disposizioni legislative e convenzionali sulle precedenze e distinte fasi. La stessa docente invocava, attraverso il suo legale, la disparità di trattamento per essere stata esclusa dalla disciplina collettiva sulla mobilità la precedenza per assistenza a familiare disabile nei trasferimenti interprovinciali, in violazione di tutta la legislazione di favore delle persone disabili che necessitano di assistenza familiare, nonché la mancata valutazione della precedenza per il ricongiungimento familiare, quindi agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al trasferimento in sede viciniore alla propria residenza in forza delle precedenze vantate con condanna del MIUR al trasferimento presso le sedi indicate, vinte le spese processuali da distrarre.
Il Tribunale, tuttavia, aderisce alla tesi sostenuta già in altre pronunce di merito, secondo cui non può considerarsi la disposizione del CCNI mobilità come una monade ma va necessariamente posta a raffronto con la disciplina di cui all’art. 33 comma 5 della l. 104/92, nella versione modificata prima dalla legge n. 53/2000 e poi dalla legge n. 183/10, che prevede che << il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede >>. Orbene, come già statuito in altre occasioni da questo Tribunale, la legge n. 104/1992, come si evince dall’inciso “ove possibile”, non conia un diritto assoluto di precedenza, bensì una posizione soggettiva da contemperare con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
A seguito del ricorso impostato dell’Avv. Graziella Algieri, il Tribunale di Castrovillari accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale ai sensi dell’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992; ordina al Miur il trasferimento anche in soprannumero della parte ricorrente presso gli istituti viciniori alla propria residenza con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992 in ragione delle preferenze indicate nell’ultima domanda di mobilità; condanna il ministero dell’istruzione alle spese.
In buona sostanza, ancora una volta, sentenze del genere mettono in evidenza la criticità del CCNI mobilità per quanto riguarda le precedenze della legge 104/92 che il contratto limita sia per il grado di parentela dell’assistito e sia per la territorialità dell’applicazione della precedenza.
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