I docenti titolari su posto di sostegno, se hanno superato l’obbligo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto, potranno chiedere mobilità territoriale o professionale sul 100% dei posti comuni disponibili. Massimo entro il 30 dicembre verrà pubblicata l’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022.
Richiedere il passaggio dalla titolarità di posto sostegno a quella a posto comune, nello stesso ordine ed eventualmente grado di istruzione, non è altro che presentare una semplice domanda di mobilità territoriale selezionando l’opzione tipologia di posto “comune”. Il trasferimento avverrà sul 100% dei posti disponibili al momento dell’effettuazione dell’operazione di mobilità.
Ovviamente la tipologia di posto selezionata sarà valida per tutte le preferenze richieste. È utile sapere che nel modulo di domanda di mobilità il docente può richiedere, nel caso della scuola secondaria di II grado e prima della scelta delle preferenze di scuole, comuni e province, la scelta di tipo di posto, sostegno e/o comune, e, se vuole sceglierli entrambi, dovrà indicare, con i numeri 1 e 2, l’ordine di preferenza. Il docente titolare di sostegno, nel caso volesse scegliere la tipologia di posto comune, deve rispondere no alla richiesta se è ancora nel quinquennio.
Nel caso della scuola secondaria di I grado, la compilazione è identica a quella di II grado con la differenza che il docente può scegliere, con i numeri 1,2 e 3, l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno psicofisico, vista e udito. Il docente può, avendo superato il quinquennio di servizio su sostegno, decidere di fare richiesta anche solo per il posto comune,
Più articolato è il discorso per la scuola primaria e dell’infanzia. Nel caso della scuola primaria il docente titolare sul sostegno può richiedere anche solo il posto comune e/o lingua. Potrebbe anche richiedere sia il posto comune e/o lingua quello di sostegno, speciale o a indirizzo didattico differenziato, selezionando l’ordine di preferenza. Anche in questo caso il docente potrebbe scegliere l’ordine di preferenza del posto di sostegno tra psicofisico, vista e udito. Per la scuola primaria esiste anche l’ordine di preferenza per i posti speciali, speciale vista, udito, Montessori, Agazzi e Pizzigoni.
Nel caso della scuola dell’Infanzia cambia solo, rispetto alla primaria, che c’è solo il posto comune e non c’è quello di lingue e che nei posti speciali non c’è il metodo Pizzigoni. Per il resto la scuola dell’Infanzia è uguale alla primaria.
Il docente titolare su sostegno può poi chiedere, sempre se ha superato il quinquennio, il posto comune in altro ordine di scuola o grado di istruzione in cui ha abilitazione all’insegnamento. In tal caso si tratterebbe di un passaggio di ruolo.
L’allegato 1 al CCNI mobilità 2019-2022 indica l’ordine delle operazioni di mobilità nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo. È utile sapere che tale ordine vede prima effettuare il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso e solamente dopo, sulla disponibilità dei posti rimasti vacanti, sarà effettuato il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza.
Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…
Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…
Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…
Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…
La fotografia delle scuole siciliane, che emerge da una ricognizione effettuata dalla Cgil, non è…