Una docente A, titolare in un posto comune della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo X, ci chiede se nella mobilità 2024/2025 verso un posto di lingua della scuola primaria dello stesso Istituto, ha qualche diritto di precedenza rispetto alla collega B con più punteggio, che chiede trasferimento dall’Istituto Comprensivo Y in cui occupa un posto di lingua e chiede la mobilità verso il posto di lingua dell’Istituto Comprensivo X. La docente A ha 25 punti, mentre la docente B a 100 punti.
La mobilità dei docenti è suddivisa in tra fasi. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale quindi si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Per cui la prima fase della mobilità docenti interviene a disporre i movimenti interni al medesimo comune tra scuole diverse, ma anche all’interno della stessa scuola per tipologie di posto differenti. Per esempio per i docenti della scuola primaria, dove l’organico è suddiviso tra posti comuni e di lingua inglese, c’è la possibilità del docente titolare di posto comune di chiedere il posto lingua o viceversa, all’interno dello stesso circolo o Istituto Comprensivo. Stessa cosa vale per i docenti di sostegno, il cui organico è suddiviso in udito, vista e psicofisico.
Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all’interno del comune del centro territoriale di titolarità.
Nella prima fase di mobilità c’è un ordine delle operazioni da rispettare, tale ordine è prioritario anche rispetto ai punteggi dei docenti. L’allegato 1 al CCNI mobilità specifica che il primo movimento della prima fase è quello dei trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.
Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui sopra abbiamo già detto, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.
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