Tra non molto, si prevede per la fine di febbraio 2020, dovrebbe essere presentata ai sindacati la bozza di Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2020/2021. Ecco quante e quali preferenze di sedi il docente può esprimere nelle domande di mobilità territoriale e professionale.
Nella domanda di mobilità 2020/2021 le preferenze delle sedi esprimibili sono un massimo di 15. Per la domanda di mobilità territoriale, sia essa provinciale che interprovinciale (domanda che si fa compilando un unico modello), si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze, mentre altre 15 preferenze, anche totalmente diverse dalla domanda di mobilità territoriale, possono essere espresse nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).
Il docente può esprimere anche 15 preferenze puntuali di scuole, anche Istituzioni scolastiche di province differenti o di comuni differenti, oppure può esprimere anche 15 preferenze sintetiche di comuni di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell’intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È del tutto evidente che può anche esprimere un misto di preferenze tra quelle puntuali e quelle sintetiche, inoltre il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.
Ai sensi dell’art.6, comma 5, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-2022, è chiarito che le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale. In tali ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il temuto blocco triennale della mobilità.
Ai sensi dell’art.11, comma 6, del CCNI mobilità 2019-2022, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne dello stesso comune; c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.
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