Con nota del 9 giugno il Ministero ha divulgato le indicazioni operative per l’avvio delle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza dal 1° settembre prossimo.
La nota precisa, che nelle operazioni gli uffici scolastici regionali dovranno tenere in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali che regolano la materia, anche la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992.
Questa precisazione del Ministero mal si concilia, tuttavia, con il vincolo triennale previsto dal bando del concorso 2017 per i vincitori che, secondo questa disposizione, dopo l’assunzione quali dirigenti scolastici, sono tenuti a permanere nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente, ossia tre anni.
Secondo la lettura offerta dal Ministero, questo vincolo triennale non consentirebbe ai dirigenti di poter presentare domanda di mobilità interregionale nemmeno nelle ipotesi di cui alla legge 104/92, per disabilità personale o assistenza ad un congiunto disabile grave.
Diversi Tribunali (tra gli altri Cuneo, Verbania ed Ivrea) hanno però smentito la tesi del Ministero, evidenziando che risulta illegittima la disposizione di cui all’art. 15, comma 5 del bando di concorso, che esclude tout court il disabile (o chi assiste un disabile) dalle operazioni di mobilità per i primi tre anni di servizio quale dirigente scolastico. La previsione di un bando di concorso, infatti, non può porsi in contrasto con una norma prima di carattere imperativo; infatti, la natura degli interessi che la Legge n. 104/1992 mira a tutelare, tutti di rilievo costituzionale, impone di riconoscere a detta disposizione carattere inderogabile.
Considerato quindi che il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 21 giugno, consigliamo a quanti dovessero trovarsi in una delle condizioni di cui alla legge 104/92 (per disabilità personale o assistenza ad un congiunto disabile grave) di presentare la domanda di mobilità interregionale anche se ancora in costanza di vincolo triennale, allegando la documentazione di cui alla legge 104 e, in caso di mancato accoglimento dell’istanza, rivolgersi al Giudice del lavoro.
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