Attualità

Mobilità, docente trasferito in una scuola vicina alla madre disabile anche senza posti sufficienti in graduatoria: la scelta del Tar

Un professore in materie Scienze Giuridiche-Economiche potrà finalmente insegnare in una scuola che si trova vicino al domicilio della propria madre disabile, di cui è referente unico. Lo stabilisce una recente sentenza del Tar della Liguria, che ha accolto il suo ricorso al Ministero dell’Istruzione che gli aveva negato questa possibilità a causa dell’assenza di posti sufficienti in graduatoria.

La vicenda è stata riportata dall’agenzia Ansa. I giudici amministrativi hanno agito per l’esecuzione del giudicato di una sentenza del Tribunale di Savona che condannava il MI ad accogliere la domanda di valutazione della precedenza quale figlio referente unico di soggetto disabile grave per compilare le graduatorie di merito della mobilità interprovinciale per il trasferimento tra Liguria e Campania.

Le ragioni portate avanti dal Ministero dell’Istruzione

Il Ministero aveva bloccato la richiesta del docente, sostenendo che per l’anno scolastico 2020/2021, per la sua classe di concorso, pur riconoscendo la precedenza in base alla Legge 104/92, la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, non avrebbe avuto il diritto al trasferimento richiesto “in quanto per l’anno scolastico di riferimento e per la classe di concorso, nella provincia di Caserta è previsto un solo trasferimento interprovinciale a favore di un docente beneficiario Legge 104/92 con precedenza superiore a quella di cui beneficia il ricorrente”.

Il Tar ha deciso che il docente ha diritto al trasferimento secondo queste motivazioni: “La sentenza sulla compilazione delle graduatorie della mobilità interprovinciale non costituisce che la modalità operativa del riconoscimento del beneficio ma non incide sulla sua sussistenza – spiega il Tar – Tale modalità è stata dettata dall’esigenza di non penalizzare altri soggetti parimenti titolari del beneficio. Ciò tuttavia non preclude al ricorrente la possibilità di conseguire il beneficio”.

Redazione

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