Si sono rivelate infondate le voci di un blocco della mobilità, che è invece regolarmente partita anche per l’a.s. 2021/2022 e per i docenti interessati si pongono sia i soliti dubbi, solo in parte risolti, o che sembravano risolti, sia nuovi e contestatissimi problemi.
Dopo alcune pronunce favorevoli della giurisprudenza, che sembrava aver risolto positivamente il problema della valutabilità dei servizi pre ruolo prestati presso la scuola paritaria ai fini della procedura di mobilità, tuttavia, come abbiamo già evidenziato, la Cassazione a partire dal dicembre 2019 ha messo la parola fine alle speranze dei docenti che rivendicano il riconoscimento di questi servizi.
Come abbiamo già scritto, non è ancora detta l’ultima parola, visto che il prossimo 23 giugno si terrà innanzi alla Corte Costituzionale l’udienza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art.485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 Cost..
Vista la possibilità di un ribaltamento della situazione, consigliamo quindi a chi ha prestato servizi di insegnamento nella scuola paritaria di dichiarali nell’allegato D della domanda di mobilità.
Altro fronte critico riguarda il mancato riconoscimento da parte del CCNI, della precedenza nella mobilità interprovinciale per l’assistenza ai genitori disabili gravi.
In molte occasioni la giurisprudenza del lavoro ha infatti rilevato la nullità del CCNI per violazione della legge 104/92, laddove non riconosce alcuna precedenza nella mobilità interprovinciale al personale che assiste il genitore disabile grave; tuttavia non sono poche anche le pronunce in senso contrario che confermano la legittimità sul punto del CCNI.
Anche in questo caso, ed in attesa di un definitivo assestamento della giurisprudenza, consigliamo di dichiarare in seno alla domanda di mobilità l’assistenza al genitore disabile grave, allegando la relativa documentazione attestante lo stato di handicap, per valutare successivamente la possibilità di un’azione in sede giudiziaria.
Altra nota dolente è il vincolo quinquennale introdotto sia per gli immessi in ruolo dall’1.09.2019 dalle graduatorie del DDG 85/2018, sia per tutti i neo immessi in ruolo dall’1.09.2020.
Dopo gli annunci più o meno credibili dei politici di turno, che preannunciavano la rimozione del vincolo, i fatti li hanno puntualmente, visto che è stato confermato il blocco alla mobilità per i neo assunti.
Si aprirà quindi un nuovo fronte di contenzioso in tema di mobilità che, su questa nuova questione del vincolo quinquennale, dovrà necessariamente analizzare gli eventuali profili di incostituzionalità del blocco introdotto dalla legge 159/2019 di conversione del DL 126/2019.
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