Nonostante le voci inziali di un fantomatico blocco, è partita anche per l’a.s. 2021/2022 la procedura di mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
Come negli anni passati, anche in questa occasione i docenti interessati dovranno far fronte ai soliti dubbi, solo in parte risolti, o che sembravano risolti, ed a nuovi problemi.
Da qualche anno a questa parte infatti, con i primi pronunciamenti della giurisprudenza sembrava essersi positivamente sbloccato il problema della valutabilità dei servizi pre ruolo prestati presso la scuola paritaria ai fini della procedura di mobilità.
Tuttavia, come abbiamo in più occasioni evidenziato, la Corte di Cassazione a partire dal dicembre 2019 ha messo la parola fine alle speranze dei docenti che rivendicano il riconoscimento di questi servizi.
Come abbiamo già scritto, non è ancora detta però l’ultima parola, visto che il prossimo 23 giugno si terrà innanzi alla Corte Costituzionale l’udienza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art.485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 Cost..
Vista la possibilità di un colpo di scena, consigliamo quindi a chi ha prestato servizi di insegnamento nella scuola paritaria di dichiarali nell’allegato D della domanda di mobilità.
Altro fronte problematico riguarda il mancato riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per l’assistenza ai genitori disabili gravi.
In molte occasioni la giurisprudenza ha infatti rilevato la nullità del CCNI per violazione della legge 104/92, laddove non riconosce alcuna precedenza nella mobilità interprovinciale al personale che assiste il genitore disabile grave; tuttavia non sono poche anche le pronunce in senso contrario che confermano la legittimità sul punto del CCNI.
Anche in questo caso, consigliamo di dichiarare in seno alla domanda di mobilità l’assistenza al genitore disabile grave, allegando la relativa documentazione attestante lo stato di handicap, per valutare successivamente la possibilità di un’azione in sede giudiziaria.
Altra nota dolente, e questa è una novità, è il vincolo quinquennale introdotto sia per gli immessi in ruolo dall’1.09.2019 dalle graduatorie del DDG 85/2018, sia per tutti i neo immessi in ruolo dall’1.09.2020.
Dopo i proclami dei politici di turno, che hanno preannunciato la rimozione del vincolo ma che, puntualmente, sono stati smentiti dai fatti, rimane confermato il blocco alla mobilità per i neo assunti.
Si aprirà quindi un nuovo fronte di contenzioso in tema di mobilità, che sulla questione del vincolo quinquennale dovrà necessariamente analizzare gli eventuali profili di incostituzionalità del blocco introdotto dalla legge 159/2019 di conversione del DL 126/2019.
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