Una docente, aspirante alla prossima mobilità 2023/2024, ci chiede se sarà trasferita su posto cattedra o posto potenziamento e vorrebbe conoscere anche il plesso a cui verrà assegnata una volta trasferita. Rispondiamo che il 24 maggio saranno resi pubblici solo gli esiti della mobilità, ma per conoscere i dettagli sul tipo di posto, cattedra o potenziamento, o in quale plesso si verrà assegnati, bisognerà attendere la presa di servizio nella nuova scuola di destinazione che avverrà venerdì 1 settembre 2023.
Gli esiti finali della mobilità docenti 2023/2024 è fissata per il 24 maggio, per il personale educativo il 29 maggio e infine per gli ATA per il giorno 1 giugno 2023. In buona sostanza già mercoledì 24 maggio, si presume nella mattinata, saranno resi pubblici gli esiti della mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari di ogni ordine e grado. Sarà reso noto il codice meccanografico della scuola in cui si acquisisce la nuova titolarità, si conoscerà anche se la cattedra è interna oppure una cattedra oraria esterna su stesso comune o cattedra oraria esterna su due comuni. Non sarà possibile conoscere, dalle informazioni della pubblicazione degli esiti della mobilità, se il docente occuperà un posto con cattedra tradizionale, ovvero con l’orario completo dentro le classi, o se avrà assegnata un posto di potenziamento senza classi o se ancora avrà un orario suddiviso in parte ore di lezione nelle classi e in parte a disposizione per progetti di potenziamento e/o supplenze brevi. Non sarà nemmeno possibile conoscere il plesso in cui si verrà assegnati nel caso la scuola abbia più plessi all’interno del medesimo comune.
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola. Da quando è stato introdotto anche il potenziamento nell’organico dell’autonomia, i criteri di assegnazione dei docenti ai posti dovrebbe avere dei precisi criteri definiti sempre dal Consiglio di Istituto.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Il periodo più propizio per l’assegnazione dei docenti alle classi è quello successivo alle immissioni in ruolo e alla mobilità annuale, ma per le scuole ad alto tasso di precariato, sarebbe opportuno attendere anche la pubblicazione delle supplenze annuali da GaE e GPS. In linea generale il tempo per l’assegnazione del docente alle classi è quello di agosto/settembre, quando l’organico dell’autonomia è coperto dal personale assegnato.
Al momento dell’assegnazione dei docenti alle classi, che dovrebbe essere ratificato con un decreto protocollato, le lamentele non mancano mai. C’è chi contesta la correttezza di questo atto e si rivolge addirittura al giudice del lavoro per avere una più giusta ed equa assegnazione dei docenti alle classi.
Con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.
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