Allo scadere del termine previsto dall’O.M. per la presentazione della domanda di mobilità, i dirigenti scolastici avranno quindici giorni di tempo per redigere e pubblicare, all’albo dell’istituzione scolastica, la graduatoria d’istituto al fine di individuare l’eventuale perdente posto.
Le graduatorie d’istituto vanno effettuate per tipologia di posto e per classi di concorso; per ognuna di esse tutti i docenti sono graduati in relazione al punteggio complessivo derivante dall’anzianità di servizio, dalle esigenze di famiglia e dai titoli. Sono esclusi dalla graduatoria d’istituto i docenti che si trovano nella condizione previste dall’art. 13 del CCNI 2022/2025 ai punti:
• I (personale scolastico docente non vedente) e (personale emodializzato);
• III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative);
• IV (assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza al genitore con disabilità (è stato abolito il referente unico); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale);
• VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.)
A seguito dell’elaborazione della graduatoria, il dirigente scolastico individua il docente perdente posto in relazione al minor punteggio e alle diverse tipologie di posto esistenti.
Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria d’istituto, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso fermo restante che a parità di punteggio precede il docente più grande d’età.
Nell’elaborazione della graduatoria d’istituto, il docente neo immesso in ruolo nel primo anno di servizio in una determinata scuola, va considerato perdente posto, indipendentemente del suo punteggio.
Il docente individuato come perdente posto, ha il diritto di presentare, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, il modulo domanda di trasferimento.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti la domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata in qualità di perdente posto, sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
Il perdente posto può presentare la domanda di trasferimento condizionandola alla possibilità di rientrare nella sede di titolarità qualora si dovesse rendere disponibile un posto in organico, fermo restante che il docente perdente posto, partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici)
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