
Ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente e educativo al punto C della tabella di valutazione dei titoli, è prevista l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a quello svolto per il servizio di ruolo e fuori ruolo.
Trasferimento a domanda
Per la domanda di trasferimento volontaria, la continuità di servizio, per almeno un triennio nella stessa scuola di attuale titolarità, deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale (allegato F). La continuità del servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità, dà diritto al seguente punteggio:
- 12 punti per i primi tre anni, escluso l’anno in corso;
- 5 punti rispettivamente per il quarto e quinto anno;
- 6 punti per ogni anno dal sesto anno in poi.
Trasferimento d’ufficio
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario e ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio. La continuità nella scuola di attuale titolarità da diritto al seguente punteggio:
- 5 punti per ogni anno entro il quinquennio;
- 6 punti per ogni anno dal sesto anno in avanti
Servizio nel comune
Oltre al servizio prestato nella stessa scuola sia per il trasferimento a domanda, sia per il trasferimento d’ufficio il docente ha diritto all’attribuzione di 1 punto l’anno per il servizio prestato nel comune di attuale titolarità. Fermo restante che il servizio sia stato svolto:
- Nel comune di attuale titolarità;
- Nella stessa tipologia di posto;
- Nella stessa classe di concorso.