La mobilità 2018/2019 prenderà il via dal 3 al 26 aprile 2018, la scelta delle preferenze potrebbe fare scattare un blocco mobilità per il triennio successivo.
ORDINANZA MINISTERIALE MOBILITA’ 2018/2019
È ormai pronta e già redatta l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2018/2019. Nell’art.2 comma 1 dell’OM sulla mobilità 2018/2019 è stato scritto che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 3 aprile 2018 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2018. Mentre nel comma successivo è stato scritto che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 23 aprile ed il termine ultimo è fissato al 14 maggio.
DOMANDE DI MOBILITA’ TRAMITE ISTANZE ONLINE
Nell’art.3 comma 1 dell’OM mobilità 2018/2019, per quanto è dato sapere, è specificato che il personale docente, ed A.T.A. dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
DOMANDE DA PRESENTARE IN CASO DI MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
Nell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2018/2019 è anche chiarito che i docenti che intendessero chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo differente al ruolo di titolarità.
OCCHIO AL RISCHIO DEL BLOCCO TRIENNALE DELLA MOBILITA’
Con questa domanda di mobilità si potrebbe correre il rischio, per il triennio successivo (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) di restare bloccati nella scuola di titolarità in cui si verrebbe trasferiti. Infatti è molto importante sapere che all’art.22 comma 4 lettera a) dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 è chiaramente scritto che al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
Questo significa che con ogni probabilità chi verrà soddisfatto in una delle 5 preferenze di scuola nei trasferimenti o passaggi per l’anno scolastico 2018/2019 ci dovrà restare, senza potere fare nemmeno domanda di assegnazione provvisoria, per tre anni consecutivi. Mentre chi verrà soddisfatto su un degli ambiti territoriali scelti nella domanda di mobilità 2018/2019, sarà libero di presentare domanda di mobilità anche per gli anni successivi, senza incorrere nel rischio di un blocco triennale della mobilità.
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