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Mobilità docenti, aspettativa per anno sabbatico e dottorato di ricerca fanno perdere la continuità

Molti docenti hanno accumulato un importante punteggio relativo alla continuità del servizio. Tale punteggio può essere utilizzato per la mobilità degli insegnanti, ma anche per inserirlo nelle graduatorie interne di Istituto. Vediamo di comprendere il funzionamento della contiunità del servizo per i docenti.

Punteggio di continuità del servizio

l calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo di partenza è di 6 punti). Siccome, come suddetto, l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità sarà: 2020-2021; 2021-2022 e 2022-2023. Quindi chi farà domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2023/2024 ( nel prossimo marzo 2024) per la mobilità 2024/2025, avrà diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2020-2021 o, ovviamente, anche prima.

Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Se per esempio un docente X avesse 16 anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, escluso l’anno scolastico in corso e senza soluzione di continuità, avrà riconosciuti 43 punti solo per la continuità. Per i primi 5 anni di titolarità nella medesima scuola, siccome sono calcolati 2 punti per anno, vengonono conteggiati 10 punti, per i rimanenti 11 anni che eccedono il primo quinquennio, sono assegnati 33 punti ovvero 3 punti per anno scolastico. Il totale sarà 43 punti di continuità del servizio.

Il punteggio di continuità del servizio, così come lo abbiamo descritto nella mobilità a domanda volontaria, vale sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale.

ANNI DI CONTINUITA’PUNTEGGIO
36
48
510
613
716
819
922
1025
1128
1231
1334
1437
1540
1643
1746
1849
1952
2055
2158
2261
2364
2467
2570

Tabella del calcolo della continuità

Stessa tabella può essere utilizzata per la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. L’unica differenza con il calcolo della mobilità volontaria è che il punteggio si calcola già a partire dall primo anno di titolarità, escluso l’anno in corso. Quindi alla precedente tabella dei punteggi bisognerebbe aggiungere all’inizio altre due righe: la numero 1 con 2 punti e la numero 2 con 4 punti.

Quando si perde il punteggio di continuità

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali. Per cui è importante specificare che il docente perdente posto che richiede utilizzazione per la scuola di ex titolarità, anche qualora dovesse ottenere questa mobilità, mantiene, per un intero ottennio, il punteggio della continuità del servizio maturato nella scuola di ex titolarità.

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per  servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo,  non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

Dimensionamento scolastico

I docenti che dovessero perdere il posto a causa del dimensionamento scolastico, nel caso in cui qualche plesso della scuola di titolarità dovesse passare ad altre Istituzione scolastica, sono tutelati nel potere optare se restare nella scuola di attuale titolarità o confluire, con il medesimo punteggio di graduatoria interna di Istituto, nell’altra scuola in cui sono confluiti i plessi di titolarità, e restano tutelati come soprannumerari in caso di perdita della titolarità. In ogni caso la continuità del servizio viene mantenuta in ogni caso e se soprannumerario resterà per un ottennio a partire dall’anno successivo alla perdita del posto.

Lucio Ficara

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