Dal 2016/17 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opererà esclusivamente tra gli ambiti territoriali, con l’abolizione, a quanto pare, delle attuali fasi di mobilità.
Che tipo di mobilità si dovranno aspettare gli insegnanti della scuola pubblica italiana, con le nuove regole della Buona Scuola? Intanto per le motivazioni espresse in più occasioni dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, ovvero la necessità, ormai non più rinviabile, di fare diventare la mobilità degli insegnanti “un incrocio positivo tra domanda e offerta”, si arriverà in una data scuola non più per il punteggio accumulato per l’anzianità del servizio, la continuità didattica, le esigenze di famiglia e i titoli culturali, ma molto più semplicemente per la libera scelta di un dirigente scolastico. In buona sostanza un dirigente scolastico potrebbe pescare dall’ambito territoriale di riferimento della sua scuola, una giovane docente con poca anzianità di servizio, ma che abbia magari ottime competenze informatiche, e non prendere in considerazione l’istanza di un docente veterano con qualche decennio di esperienza sulle spalle.
Cambia totalmente la prospettiva della mobilità degli insegnanti, che non si baserà più sulle graduatorie redatte seguendo le tabelle contrattuali del punteggio, ma piuttosto si baserà sul curriculum vitae dell’insegnante e pensiamo anche sulla “reputazione” dello stesso insegnante. In tal caso saranno avvantaggiati i docenti più conosciuti e che per tale motivo hanno più referenze. Un’altra cosa che molti si chiedono è la seguente: “che fine faranno le fasi attuali della mobilità?”. Per fasi intendiamo quella comunale, seguita da quella provinciale, per terminare con quella interprovinciale. Si potrebbe pensare, ma il condizionale è d’obbligo, che le fasi suddette non esisteranno più. D’altronde è anche giusto ricordare che la scuola era uno dei pochi comparti pubblici, in cui la mobilità avveniva per fasi, dove chi si muoveva all’interno di una provincia con meno punti rispetto a chi arrivava da fuori provincia, precedeva.
La legge 107/2015 sembrerebbe porre le basi per il superamento definitivo delle fasi. Infatti si ricorda che a partire dall’anno 2016/2017 i docenti che decideranno di andare in mobilità, perderanno la titolarità della scuola e diventeranno titolari regionali e potranno scegliere di inserirsi negli ambiti territoriali di una data regione.
Ricordiamo che per il comma 68 art.1 della legge 107/2015, l’organico dell’autonomia, che comprenderà l’organico di diritto e quello potenziato, sarà ripartito tra gli ambiti territoriali di una regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Quindi nell’anno scolastico 2016/2017, i docenti che si vorranno trasferire, compresi quelli in esubero o soprannumerari, dovranno inserirsi in un ambito territoriale di una data regione a propria scelta (ma questo nella legge non è espressamente chiarito).
La legge nulla dice, sulle attuali precedenze, come per esempio la legge 104/92 o anche di quei docenti che hanno perso il posto o lo perderanno per soprannumero ed avrebbero il diritto a rientrare nella scuola e nel comune di precedente titolarità. In buona sostanza ci sono tante questioni che dovranno essere regolate per via contrattuale, ma che per adesso stanno rimanendo lettera morta. Ci piacerebbe sapere le proposte sindacali e quelle del Miur al riguardo, visto che le scelte di oggi e di domani sono fortemente in correlate.
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