Mobilità

Mobilità docenti, chi è trasferito con precedenza legge 104 ha diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna a precise condizioni

Una docente che è stata inserita in graduatoria interna di Istituto ed è stata accodata perché trasferita in tale Istituto a partire dall’1 settembre 2023, ci chiede se è regolare il suo inserimento visto che fruisce della precedenza della legge 104/92 per assistere il coniuge in altro comune rispetto al comune di titolarità. La docente fa presente di avere presentato domanda di mobilità nel comune di residenza del coniuge, utilizzando la precedenza art.33 commi 5 e 7 per assistere il marito. Possiamo rispondere che, a queste precise condizioni e tenendo conto che si tratta di una mobilità di II fase, ovvero tra comuni diversi della medesima provincia, la docente ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto anche se è titolare della scuola a partire dall’1 settembre 2023.

Ecco cosa dice la normativa

Nell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2022-2025 è scritto: “I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo”. In particolare si ricorda che all’art.13, comma 1, punto IV vi è espressamente scritto che esiste la precedenza per l’assistenza al coniuge ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, inoltre all’art.13, comma 2 è scritto in modo inequivocabile il seguente concetto: “ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento”.

Le condizioni per potere applicare l’esclusione

Il docente che entra in un nuovo Istituto come titolare per trasferimento a partire dall’1 settembre 2023, normalmente andrebbe inserito in coda alla graduatoria interna per l’indiduazione dei perdenti posto, ma nel caso abbia una precedenza come quella prevista dall’art.13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità e se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

  1. di essere titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
  2.   e di essere nella condizione di avere presentato, per l’anno scolastico di riferimento 2024/2025, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV( precedenza legge 104/92 art.13, comma 1, punto IV);

allora la docente non va inclusa nelle graduatoria dei perdenti posto e quindi men che meno va inserita in coda a tale graduatoria.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Caso Raimo: un collegio dei docenti della provincia di Varese esprime la propria solidarietà

Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…

21/11/2024

La resa al Governo dei sindacati non scioperanti

I sindacati della scuola che non scioperano il 29  novembre stanno dando un segnale di…

21/11/2024

Mobilità docenti 2025-2028, si procede passo spedito per una chiusura del CCNI entro fine mese. Il punto fatto dalla Gilda Insegnanti

La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…

21/11/2024

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: requisiti e modalità d’iscrizione

Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…

21/11/2024

Classifica Eduscopio 2024, Liceo Galilei di Catania primo tra gli scientifici. Il ds: “Premio all’impegno di tutta la comunità educante”

Anche quest'anno sono stati resi noti i risultati della classifica Eduscopio 2024, la rilevazione annuale curata…

21/11/2024