Una docente che è stata inserita in graduatoria interna di Istituto ed è stata accodata perché trasferita in tale Istituto a partire dall’1 settembre 2023, ci chiede se è regolare il suo inserimento visto che fruisce della precedenza della legge 104/92 per assistere il coniuge in altro comune rispetto al comune di titolarità. La docente fa presente di avere presentato domanda di mobilità nel comune di residenza del coniuge, utilizzando la precedenza art.33 commi 5 e 7 per assistere il marito. Possiamo rispondere che, a queste precise condizioni e tenendo conto che si tratta di una mobilità di II fase, ovvero tra comuni diversi della medesima provincia, la docente ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto anche se è titolare della scuola a partire dall’1 settembre 2023.
Nell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2022-2025 è scritto: “I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo”. In particolare si ricorda che all’art.13, comma 1, punto IV vi è espressamente scritto che esiste la precedenza per l’assistenza al coniuge ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, inoltre all’art.13, comma 2 è scritto in modo inequivocabile il seguente concetto: “ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento”.
Il docente che entra in un nuovo Istituto come titolare per trasferimento a partire dall’1 settembre 2023, normalmente andrebbe inserito in coda alla graduatoria interna per l’indiduazione dei perdenti posto, ma nel caso abbia una precedenza come quella prevista dall’art.13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità e se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:
allora la docente non va inclusa nelle graduatoria dei perdenti posto e quindi men che meno va inserita in coda a tale graduatoria.
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