Il decreto legge 73/2021 all’art. 58 comma 2, lettera F (decreto sostegni bis) interviene anche sui vincoli nella mobilità dei docenti, sia per quanto riguarda i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo, sia per quanto riguarda le utilizzazioni e le assegnazione provvisoria dei neo immessi in ruolo ad iniziare da quelli assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2020.
Esaminiamo nel dettaglio prima la situazione vigente in merito ai vincoli nella mobilità dei docenti fino alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2021/22, che dovrebbe essere resa nota il prossimo 7 giugno, come previsto dall’O.M. 106/2021, poi passeremo ad esaminare i nuovi vincoli che saranno in vigore a partire dalla mobilità per l’a.s. 2023/24 (cfr. Relazione Illustrativa allegata al D.L. 73/2021), nel caso in cui il comma 2 dell’art. 58 non sia modificato in sede di conversione in legge del D.L. 73/21.
A) Vincoli mobilità a tutt’oggi
1) Il docente che ottiene la titolarità su una scuola per trasferimento, passaggio di cattedra, passaggio di ruolo, per aver espresso una preferenza sintetica (singola scuola), non potrà chiedere la mobilità volontaria (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo.
2) Il docente che ottiene il trasferimento su una scuola nella prima fase (fase comunale), per aver espresso quale preferenza il codice di un distretto subcomunale, non potrà chiedere la mobilità volontaria nel triennio successivo. Il vincolo triennale opera anche all’interno del comune di titolarità per i movimenti da posto comune a posto di sostegno e da posto di sostegno a posto comune e per la mobilità professionale sempre all’ interno del comune di titolarità.
N.B. Le limitazioni indicate ai punti 1) e 2) non si applicano:
a) ai docenti che beneficiano della precedenza di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità, allorché il trasferimento a domanda sia stato ottenuto in un comune o in un distretto subcomunale diversi da quelli per i quali essi hanno diritto alla precedenza.
3) Il docente già titolare di un contratto FIT, immesso in ruolo in data antecedente all’1.9.2020, è vincolato a rimanere presso la scuola di immissione in ruolo nel medesimo tipo di posto o classe di concorso, quindi gli è preclusa, superato l’anno di prova/formazione anche la possibilità della mobilità professionale, per almeno 4 anni dopo l’annualità FIT, a meno che sia individuato in esubero o in soprannumero o in caso di applicazione della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 6, limitatamente alle situazioni sopravvenute al termine delle domande di partecipazione al relativo concorso (comma 3, art. 13 D.lgs.59/2017). Si ricorda che ai fini dei vincoli triennale e quadriennale di cui ai punti 1), 2), e 3) l’anno in corso è valido per il computo.
4) Il docente immesso in ruolo a qualunque titolo, quindi sia da graduatoria regionale concorsuale ordinaria o riservata, sia da GAE provinciale, a decorrere dall’a.s. 20/21, potrà chiedere il trasferimento (comunale, intercomunale, interprovinciale) o il passaggio di cattedra o di ruolo, soltanto dopo che siano trascorsi 5 anni scolastici effettivi nell’istruzione scolastica di titolarità. Tale limite non si applica in caso di esubero o soprannumero o se si usufruisce dei benefici previsti dall’art.33 commi 3 e 6, purché le condizioni previste dalla legge 104/92 siano intervenute successivamente al bando del concorso ordinario (2016) o riservato (2018) ovvero successivamente all’iscrizione periodica alla GAE provinciale.
B) Vincoli vigenti a partire dall’a.s. 2023/24 (comma 2, lettera F, art. 58 DL 73/21)
1) Il docente, non ancora vincolato che otterrà la titolarità a seguito di trasferimento in ambito comunale, intercomunale, interprovinciale o di passaggio di ruolo o di cattedra provinciale o interprovinciale a domanda, sia che abbia espresso una preferenza analitica (scuola) sia che abbia espresso una preferenza sintetica (distretto subcomunale, comune, intera provincia), non potrà chiedere la mobilità volontaria per il triennio successivo.
Il vincolo triennale non sarà applicato ai docenti che beneficiano della precedenza di cui all’art. 13 del CCNI, laddove il trasferimento a domanda sia stato ottenuto in un comune o distretto subcomunale per i quali essi hanno diritto alla precedenza. Il vincolo non si applica in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
2) Per i docenti di cui al punto 3) lettera A), denominati ex FIT, il vincolo quadriennale viene ora ridotto a biennale.
3) Per i docenti di cui al punto 4) lettera A), il vincolo da 5 anni ora passa a 3 anni.
C) Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/22
Infine un breve cenno alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico alla luce del nuovo D.L. sostegni bis.
1) I docenti di cui ai punti 1), 2), 3) lettera A) non hanno alcun vincolo e potranno presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per il prossimo anno scolastico 2021/22 secondo la data che sarà definita da apposita O.M.
2) I docenti di cui al punto 4) lett. A) e solo loro non potranno presentare per un triennio né domanda di utilizzazione né domanda di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale. Possono presentare invece domanda di utilizzazione prioritariamente nella scuola di precedente titolarità i docenti con vincolo ora triennale che hanno ottenuto il trasferimento in quanto soprannumerari.
Possono presentare domanda sia di utilizzazione sia di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale i docenti vincolati ora per un triennio beneficiari della legge 104/92 art. 33 comma 5 e 6 alle stesse condizioni previste dai trasferimenti e descritte al punto 4) lettera A).
È in atto da parte degli interessati e delle OO.SS. una pressate richiesta alle forze politiche affinché, in sede di conversione in legge del D.L. 73/2021, anche a questi docenti sia data l’opportunità di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale.