Mobilità

Mobilità docenti e Ata 2025/2026, per le esigenze di famiglia c’è una valutazione maggiore per gli ATA rispetto a quella per i docenti

Il ricongiungimento al coniuge nella mobilità docenti vale solamente 6 punti nel comune di residenza del congiunto, mentre nella mobilità Ata il ricongiungimento al coniuge è valutato il quadruplo, ovvero 24 punti. In buona sostanza il punteggio delle esigenze di famiglia della mobilità degli Ata ha una valutazione maggiorata rispetto a quella docente. Stessa cosa vale per le graduatorie interne di Istituto.

Esigenze famiglia ATA

Il punteggio di ricongiungimento per il personale ATA vale quindi 24 punti, ma c’è da specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate quando il familiare è residente nel comune di titolarità del potenziale soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. Il personale Ata che fa domanda di mobilità ha riconosciuti 16 punti per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni e 12 punti per ogni figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.

Esigenze famiglia docenti

Considerando il calcolo dei punteggi della mobilità 2025-2026 in riferimento ai trasferimenti dei docenti a domanda volontaria o d’ufficio, il punteggio (sei punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi. Vale la medesima norma ai fini del non allontamento dalla sede di titolarità, per le graduatorie interne di Istituto, per coloro che hanno il coniuge o, eventualmente se non coniugati o separati legalmente, genitori o figli, residenti nello stesso comune di titolarità del docente.

Il docente che chiede mobilità all’interno dello stesso comune, Fatta eccezione dei comuni metropolitani con più sub-distretti, in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento. Il docente che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà valutato sia il punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (5 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (4 punti).

Il docente che chiede invece un semplice passaggio di cattedra, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.

Lucio Ficara

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