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Mobilità docenti, nelle graduatorie interne dei prof c’è chi va in coda e chi viene completamente escluso

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Ogni anno scolastico, tra marzo e aprile, le scuole si adoperano per redigere le graduatorie interne di Istituto dei docenti di ruolo per l’individuazione dei perdenti posto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito vorrebbe apportare delle modifiche alla procedura di queste graduatorie, attualmente lasciate alle disposizioni interne alle scuole, facendole diventare un’operazione da fare tramite istanze online con tempi definiti a livello nazionale e valutazione dei punteggi determinati da un algoritmo e non più valutati e determinati dalle singole scuole.

Docenti esclusi dalla graduatoria

È utile ricordare che alcuni docenti che si trovano in situazioni particolari, garantite dalle attuali norme contrattuali, potranno essere esclusi dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto. I primi ad essere esclusi da tali graduatorie sono i docenti non vedenti e quelli emodializzati, in seconda istanza sono esclusi i docenti disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ancora saranno esclusi il personale, non necessariamente disabile, che ha però bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), espletabili unicamente nel centro specializzato che si trova nel comune dove è ubicata la scuola; sono ancora esclusi i docenti appartenenti alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94. L’esclusione dalle graduatorie interne è prevista anche per i docenti che assistono il coniuge, il figlio, il genitore, si è ancora esclusi dalla graduatoria interna se si assiste il fratello o sorella convivente con l’interessato, ma nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi in situazione di disabilità. L’esclusione dalle graduatorie interne del docenti che assistono il coniuge, il figlio e il genitore si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Si rende necessario specificare che, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, ma sempre all’interno della provincia di titolarità, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che venga presentata, per l’anno scolastico 2024/2025, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. In ultimo sono esclusi dalla graduatoria interna i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali, tale esclusione va applicata esclusivamente durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli Enti Locali.

Docenti inseriti in coda

Se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2023, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti. Questo accodamento non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2023, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità attualmente vigente, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.