
Una docente titolare da 8 anni in una scuola primaria chiede se l’aspettativa senza assegni che ha richiesto e fruito nell’anno scolastico 2022/2023 ha influito negativamente nella sua continuità del servizio. Quindi chiede quanti punti di continuità potrà dichiarare nella graduatoria interna di Istituto. La docente ci comunica che ha preso 7 mesi di aspettativa.
Continuità del servizio per i docenti
La tabella A della valutazione dei titoli per la mobilità 2025-2028, alla lettera C) prevede per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di titolarità, escluso l’anno in corso che sarebbe il quarto anno scolastico, prevede l’assegnazione di 12 punti in aggiunta ai vari punteggi del servizio previsti dalla medesima tabella A. La lettera C) poi specifica che gli altri anni di servizio entro il quinquennio, ovvero il quarto e il quinto anno, saranno assegnati 5 punti per ogni anno e oltre il quinqiennio per ogni anno di servizio ci saranno punti 6.
Ecco lo stralcio della lettera C)

Quindi per fare l’esempio della docente con 8 anni di continuità di servizio nella scuola di titolarità e che deve fare il calcolo del punteggio di tale continuità per la mobilità 2025/2026, diremo che avrà capitalizzato 40 punti di continuità del servizio. Tale punteggio scaturisce dai 12 punti del primo triennio, più 10 punti dagli altri due anni entro il quinquennio, più 18 punti per i 3 anni oltre il quinquennio.
Però la docente se avesse fatto, nell’anno scolastico 2022/2023, un’assenza maggiore ai 180 giorni per aspettativa (motivi familiari) senza assegni, avrebbe perso il diritto alla continuità del servizio e quindi perderebbe tutti i 40 punti degli 8 anni, escluso l’anno in corso, che aveva accumulato come continuità.
Continuità del servizio nelle graduatorie interne
Il punteggio della continuità del servizio per le graduatorie interne di Istituto ha lo stesso meccanismo di calcolo di quello utilizzato per la mobilità volontaria, ma si prescinde dall’iniziare il conteggio dopo il primo triennio. In sostanza il calcolo della continuità del servizio per le graduatorie interne si fa, partendo già dal primo anno, senza la mecessità di attendere la maturazione del primo triennio.
Per cui i docenti in una scuola a partire dal 2021/2022, oggi potranno contare tre anni di continuità (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), mentre i titolari dal 2022/2023, potranno calcolare due anni di continuità (2022/2023 e 2023/2024) e i titolari dal 2023/2024, calcoleranno un solo anno di continuità del servizio.
La docente con 8 anni di continuità del servizio che ha preso, nell’anno scolastico 2022/2023 una aspettativa per motivi familiari superiore ai 180 giorni, ha perso la continuità del servizio pregresso all’anno di aspettativa e si ritrova in graduatoria di Istituto a potere calcolare solamente un anno di continuità, ovvero il 2023/2024.