Mai come quest’anno la procedura di mobilità è stata travagliata, sofferta e, soprattutto, mai così costellata di ricorsi, sia innanzi al Giudice amministrativo che al Giudice del lavoro
Come già anticipato ieri su questa testa giornalistica, innanzi al Tar Lazio sono stati già discussi nel merito alcuni dei ricorsi proposti avverso l’ordinanza ministeriale 241 dell’8 aprile sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017.
Nei mesi scorsi, in particolare, erano partititi una serie di ricorsi innanzi al Tar Lazio avverso l’ordinanza sui trasferimenti, per contestarne l’illegittimità sotto i più svariati aspetti.
Se da un lato i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015, destinatari del piano straordinario di mobilità previsto dalla legge 107/2015, lamentano che il Dm 241 ha di fatto privato di ogni efficacia il piano stesso, vanificando l’intervento del legislatore in loro favore, dall’altro i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni di cui alla medesima L.107/2015 lamentano disparità di trattamento di ogni tipo, nei confronti dei vecchi immessi in ruolo, a loro dire avvantaggiati ingiustamente, e tra loro stessi, immessi in ruolo da Gae e da graduatorie di merito del concorso 2012.
In sede di discussione in pubblica udienza, sono stati rilevati svariati profili di contrasto tra le disposizioni dell’ordinanza 241, e della stessa legge 107, sia con la Costituzione italiana sia con i principi comunitari in materia di uguaglianza.
Abbiamo contattato l’avv. Arnaldo Casamassima, uno dei legali che ieri hanno discusso innanzi al Tar Lazio, al quale abbiamo chiesto quali fossero le sue impressioni a caldo dopo la discussione.
“Abbiamo trovato un Collegio molto attento, – ha dichiarato il legale – il Presidente che ha interagito molto con noi sul tema della pretermissione dei GM (idonei al concorso n.d.r.) relativamente al criterio di buona amministrazione anche in relazione alla mancata ottemperanza da parte del MIUR alle ordinanze cautelari di sospensione della 241 e che si è espresso sulla necessità che fattispecie come quella comune ne abbiano una pronta definizione addirittura con il dimezzamento dei termini . Il tono della discussione è stato in qualche modo improntato ad una condivisione della delicatezza del tema e sulla inadeguatezza dell’ordinanza 241 sia rispetto alla legge 107 stessa e rispetto all’articolo 3 della Costituzione”.
Quale che sia l’esito di questi giudizi, l’unico dato certo che rimane è l’estrema confusione che ha caratterizzato quest’anno la procedura di mobilità, la quale vedrà certamente ulteriori strascichi giudiziari, di cui già si vedono le premesse sia con le ordinanza cautelari già emesse dal Tar Lazio sull’ordinanza 241, sia con le ordinanze dei Tribunali del lavoro che hanno disposto d’autorità il trasferimento di molti ricorrenti.
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