Bisogna fare attenzione a non sbagliare la compilazione della domanda di mobilità e dei suoi allegati, perché successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l’ordine, le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
Questo è scritto con piena chiarezza nell’art.5 comma 1 dell’Ordinanza ministeriale 241/2016. Quindi deve essere chiaro che dopo la scadenza di ogni fase, non sarà più possibile modificare la domanda di mobilità presentata.
Tuttavia è consentita la revoca delle domande di movimento presentate. Bisogna sapere che la richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della O.M. 241/2016, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
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Quindi la domanda di mobilità può essere revocata entro il 20 aprile per la scuola dell’infanzia, entro il 2 maggio per la scuola primaria, entro il 15 maggio per la scuola secondaria di primo grado e entro il 29 maggio per la scuola secondaria di secondo grado.
Cosa accade se la revoca viene presentata oltre queste scadenze? Le istanze inviate dopo tali date possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Se il docente vorrà revocare, avendo presentato più istanze di mobilità, una sola di queste, potrà tranquillamente farlo.
Infatti, qualora il docente abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
È utile sapere che il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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