Mentre per il personale docente sono già aperte le funzioni per presentare le domande di mobilità (il termine ultimo è il 21 marzo), il personale ATA potrà iniziare a inoltrare le istanze dal 17 marzo ed avrà tempo fino al 3 aprile.
La modalità anche in questo caso è telematica, tramite Istanze on-line.
“Ancora una volta – scrive l’Anief in un comunicato del 15 marzo – sono presenti disuguaglianze non giustificate rispetto al personale docente, dato che il personale amministrativo potrà presentare domanda di mobilità interprovinciale indicando una sola provincia (e non quindici) diversa da quella di titolarità”.
Questo problema, rileva sempre il Sindacato, interessa anche i Direttori SGA, in particolare gli immessi nell’a.s. 2020/2021 che, esaurito il vincolo triennale, potranno finalmente presentare domanda di mobilità.
In proposito, denuncia l’Anief, nessun ambito territoriale rende disponibile un elenco di scuole in cui vi è ad oggi la vacanza del posto nel profilo di Direttore SGA.
“Tutto avviene a scatola chiusa – dichiara Sorrentino del Dipartimento DSGA Anief – alcuni ambiti territoriali non pubblicano sui propri siti nemmeno l’elenco dei pensionamenti”.
Sorrentino accenna anche ai prossimi concorsi per DSGA, i cui bandi sembrano essere scomparsi dai radar. E riporta un problema di incompatibilità nel caso di aspettativa per perodo di prova.
“In questi giorni, data la stagione concorsuale senza precedenti nella Pubblica Amministrazione (gli unici ad essere spariti sono i Bandi di concorso per DSGA), stiamo portando l’attenzione sui casi di incompatibilità per un uso distorto dell’istituto dell’aspettativa per periodo di prova di cui al CCNL art. 18 comma 3 ai sensi del quale “il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
Una volta superato il periodo di prova in altra PA il titolare del ruolo, nel caso di specie DSGA in aspettativa, verrebbe a trovarsi di fatti in una situazione di chiara incompatibilità in quanto l’art. 53 dlgs 165/2001, norma imperativa, vieta in maniera chiara la possibilità di essere contemporaneamente titolare in due pubbliche amministrazioni differenti.
Diverso sarebbe il caso di aspettativa annuale per diversa attività lavorativa nel settore privato, cui fa riferimento la possibilità di cui all’art. 18 di cui sopra.
“Ci auguriamo – conclude il sindacalista Anief – che ci sia massima trasparenza da parte degli uffici territoriali ed una ricognizione effettiva dei posti vacanti da destinare alla mobilità ai sensi dell’art. 39 CCNI del 27/01/2022”.