È utile ricordare che, al fine di tutelare il principio della continuità didattica, sono state introdotte delle norme di blocco della mobilità per un triennio o addirittura per un quinquennio.
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
In buona sostanza il docente X che ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Il docente Y vincitore del concorso ordinario una volta immesso in ruolo e che supera positivamente l’anno di formazione e prova, viene confermato in ruolo ed è obbligato a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni. Quindi sarà vincolato, prima di richiedere mobilità pe runa scuola diversa, per un intero quinquennio.
Anche i docenti che entrano in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario avranno un blocco della mobilità lungo un quinquennio.
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto: ” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
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