A volte l’eccesso di zelo, lo spaccare un capello in quattro fa commettere errori imperdonabili che con un pizzico di elasticità e buon senso si potrebbero evitare. Stiamo parlando dell’opera di infaticabili funzionari di un Ambito Territoriale di una certa importanza, che hanno deciso di non convalidare, per quanto riguarda la domanda di mobilità 2014-2015 di un’insegnante, una richiesta di precedenza ai sensi dell’art.7 punto V del CCNI del 26 febbraio 2014.
Non sarebbe la prima volta che tali funzionari prendono un abbaglio di carattere normativo e contrattuale. Infatti in un altro caso di mobilità la dirigenza dello stesso ATP di cui parliamo aveva dimostrato di ignorare totalmente l’esistenza della tabella sulla continuità didattica nella mobilità d’ufficio presente alla nota 5 bis del contratto di mobilità e non ne sapeva dare spiegazione della sua applicazione al ricorrente.
Per tali funzionari e dirigenti di questo ufficio scolastico nella mobilità d’ufficio o a domanda condizionata la continuità didattica spetta a partire dal terzo anno di titolarità e non per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità.
Si tratta di errori fatti assolutamente in buona fede, ma che possono comportare disagi notevoli per gli insegnanti aspiranti ad una corretta e giusta mobilità. Questo stesso ufficio scolastico con leggerezza considera non valida la richiesta di precedenza di una docente che assiste in via esclusiva e continuativa la propria madre che gode della legge 104 art.3 comma 3 e che quindi versa in uno stato di assoluta gravità. Non stiamo parlando di non riconoscere un Master o corso di perfezionamento o anche la continuità di due anni di chi si muove a domanda condizionata, ma di qualcosa di molto più delicato.
La docente in questione, omettendo di scrivere di essere “ figlia referente unica” dichiara quanto segue :
$11. che la propria madre art.3 comma 3 legge 104/92 è vedova
$12. di essere l’unica figlia a convivere con la madre che assiste in via esclusiva e continuativa come previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000
$13. di essere l’unica figlia che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
Queste tre condizioni per molti esperti di normativa scolastica e sindacalisti implicano in senso stretto che la docente in questione è figlia “referente unica”. Ma l’ufficio si ostina a dire che mancando il termine “referente unica” la precedenza non può essere convalidata. Ma dove sta scritto questa enormità? Non è scritto da nessuna parte del CCNI che omettere la dizione “referente unico” determina la non convalida dell’art.33 comma 5 e 7 della legge 104.
Nel contratto è scritta un’altra cosa che conferma la validità della precedenza : “In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale”.
Ma nel caso specifico la docente ha diritto alla convalida perché la madre è vedova e l’unica figlia che convive nella stessa abitazione con la mamma ammalata è proprio la stessa docente. Adesso la parola potrebbe passare al giudice del lavoro che metterà chiarezza su quello che sembra un caso di eccesso di zelo di un’Amministrazione poco incline all’interpretazione del contratto sulla mobilità. Non mancheremo di seguire da vicino questa vicenda in modo da capire se l’omissione di un termine come quello di “referente unico” è motivo sufficiente per rendere non valida una precedenza nonostante esistano tutte le condizioni previste all’art.7 punto V del CCNI sulla mobilità, per renderla pienamente valida.
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