Personale

Mobilità e valutazione titoli: nel caso di trasferimenti d’ufficio c’è parità di punteggio tra servizio di ruolo e pre-ruolo?

E’ quanto si è chiesta la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (n. 32576 del 23 novembre 2023).

Nel caso in specie si trattava di un ricorso avverso le procedure di mobilità “straordinaria” (quella su tutto il territorio nazionale) previste dalla l. n. 107/2015.

Le tabelle di valutazione dei titoli di servizio

All’epoca dei fatti, erano in vigore delle tabelle che prevedevano un punteggio differenziato per i servizi di ruolo e quelli non di ruolo (precisamente 6 punti per ogni anno di servizio di ruolo e 3 per i servizi pre-ruolo).

Questa previsione è stata ritenuta illegittima dalla sentenza in commento, che ha precisato – a proposito del servizio preruolo- che dev’essere considerato il servizio effettivo e valutato come servizio di ruolo.

Il principio di non discriminazione

La decisione della Corte si pone in linea con la giurisprudenza più recente, nonché con quanto più volte ribadito dalla Corte di Giustizia Europea in ordine al divieto di discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Le attuali tabelle di valutazione dei titoli

Nelle “nuove” tabelle di valutazione dei titoli di servizio non compare più tale differenziazione, in quanto – nel caso di trasferimento a domanda – vengono assegnati 6 punti sia per ogni anno di servizio di ruolo, sia per ogni anno di servizio pre-ruolo.

Le tabelle di valutazione dei titoli in caso di trasferimento d’ufficio

Com’è noto – a causa della contrazione delle cattedre – si verifica spesso il caso di docenti che vengono trasferiti loro malgrado (trasferimento d’ufficio).

In questi casi, la scuola è tenuta a redigere una “graduatoria interna”, ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari, graduatoria da cui sono esclusi i docenti beneficiari della l. n. 104/1992.

Incredibilmente, in questo caso continuano ad applicarsi ancora i vecchi criteri, vale a dire che un anno di servizio pre-ruolo vale la metà di un anno di servizio di ruolo.

Tale diversità di valutazione appare francamente inspiegabile, tanto più che è stato lo stesso Ministero a stabilire la regola della parità del punteggio tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo.

E’ mai possibile che una regola valga per i trasferimenti a domanda e non per i trasferimenti d’ufficio, nei quali oltre tutto non è il dipendente a volersi trasferire?

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

Aumenti stipendi ministri, la deputata che ha presentato l’emendamento (ora ritirato) è una docente: “Lo rifarei”

In questi giorni si è parlato moltissimo dell'emendamento alla legge di bilancio 2025, ora ritirato,…

19/12/2024

L’Italia ha perso mille scuole in dieci anni: il dossier Uil Scuola

Negli ultimi trent'anni, la scuola italiana ha subito un progressivo processo di riduzione delle autonomie…

19/12/2024

Luisa Ranieri: “Volevo fare la magistrata, la mia prof mi ha aperto la testa. Studiando ho capito che non mi apparteneva”

L'attrice Luisa Ranieri, classe 1973, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato in…

19/12/2024

Valditara querela Lagioia: “Devolverò i 20mila euro ad una scuola che fa recupero di immigrati che non conoscono l’italiano”

Come sappiamo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha querelato lo scrittore Nicola…

19/12/2024

Concorso docenti PNRR2, in arrivo alcune faq di chiarimento sulle due procedure: cosa riguarderanno?

Fino alle ore 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sono aperte le funzioni per presentare…

19/12/2024

Studenti contro docente: bloccano e scuotono l’auto per non farla uscire. L’accusa è di violenza privata

Sono stati identificati tre studenti di un istituto in provincia di Treviso, di età compresa…

19/12/2024