E’ quanto si è chiesta la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (n. 32576 del 23 novembre 2023).
Nel caso in specie si trattava di un ricorso avverso le procedure di mobilità “straordinaria” (quella su tutto il territorio nazionale) previste dalla l. n. 107/2015.
All’epoca dei fatti, erano in vigore delle tabelle che prevedevano un punteggio differenziato per i servizi di ruolo e quelli non di ruolo (precisamente 6 punti per ogni anno di servizio di ruolo e 3 per i servizi pre-ruolo).
Questa previsione è stata ritenuta illegittima dalla sentenza in commento, che ha precisato – a proposito del servizio preruolo- che dev’essere considerato il servizio effettivo e valutato come servizio di ruolo.
La decisione della Corte si pone in linea con la giurisprudenza più recente, nonché con quanto più volte ribadito dalla Corte di Giustizia Europea in ordine al divieto di discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Nelle “nuove” tabelle di valutazione dei titoli di servizio non compare più tale differenziazione, in quanto – nel caso di trasferimento a domanda – vengono assegnati 6 punti sia per ogni anno di servizio di ruolo, sia per ogni anno di servizio pre-ruolo.
Com’è noto – a causa della contrazione delle cattedre – si verifica spesso il caso di docenti che vengono trasferiti loro malgrado (trasferimento d’ufficio).
In questi casi, la scuola è tenuta a redigere una “graduatoria interna”, ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari, graduatoria da cui sono esclusi i docenti beneficiari della l. n. 104/1992.
Incredibilmente, in questo caso continuano ad applicarsi ancora i vecchi criteri, vale a dire che un anno di servizio pre-ruolo vale la metà di un anno di servizio di ruolo.
Tale diversità di valutazione appare francamente inspiegabile, tanto più che è stato lo stesso Ministero a stabilire la regola della parità del punteggio tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo.
E’ mai possibile che una regola valga per i trasferimenti a domanda e non per i trasferimenti d’ufficio, nei quali oltre tutto non è il dipendente a volersi trasferire?
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