Pubblichiamo il testo dell’accordo che ieri, 31 gennaio, le Organizzazioni sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal hanno sottoscritto al Miur.
Il documento si compone di 49 articoli e 2 allegati (allegato 1 – Ordine di pubblicazione nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo e allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli).
Come riportato nella sintesi elaborata dalla Flc Cgil, l’ipotesi sottoscritta prevede che tutti i docenti di ogni ordine e grado, titolari di scuola e di ambito, compresi i neo-assunti, possano richiedere il trasferimento provinciale ed interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
Indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, i docenti potranno presentare l’istanza richiedendo fino ad un massimo di 15 preferenze, che si intendono complessive per entrambi i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
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Le preferenze si possono esprimere nel limite di 5 per le scuole, e le restanti per ambiti o per intere province (per i trasferimenti interprovinciali), sempre ovviamente per massimo 15 preferenze. Chi attualmente è titolare su ambito potrà esprimere preferenze di scuola.
È importante considerare che i trasferimenti provinciali avranno la precedenza su quelli interprovinciali, per cui le istanze presentare all’interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se il richiedente ha un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.
Per quanto concerne le precedenze, viene confermata la precedenza per il rientro nell’ottennio successivo del perdente posto prima nella scuola e poi, in sub ordine, nel comune di precedente titolarità.
La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) diventa la IV precedenza dell’art. 13 (era al punto V) e precede quella del rientro del perdente posto nel comune.
L’accordo contiene anche una novità legata ad una recente modifica normativa: sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” conterrà il riferimento alle unioni civili.
Per quanto riguarda il personale ATA, non ci sono modifiche rispetto al passato: gli interessati potranno presentare due distinte domande per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. Anche per loro ci sarà l’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo nella tabella di valutazione ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa Area, anche se in diverso profilo.
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