La Uil Scuola, elabora una guida alle 4 fasi della mobilità 2016/2017. Il segretario generale del sindacato fa sapere che si è aperto il negoziato con il Miur.
Per quanto riguarda la prima fase, sono compresi i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che richiedono mobilità comunale/provinciale. Nello specifico, i docenti assunti in fase 0 e A otterranno la sede defnitiva in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, con titolarità di scuola.
La seconda fase, invece, riguarda i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che richiedono mobilità interprovinciale e docenti assunti nel 2015/16 da concorso 2012 in ambito provinciale.
La terza fase il personale assunto nell’a.s. 2015/16 dalle Graduatorie ad esaurimento: mobilità su tutti gli ambiti territoriali a domanda ovvero, in assenza, d’ufficio.
Infine, per la quarta fase, il personale assunto nell’a.s. 2015/16 da fase 0, A (Gae e concorso), B, C, da concorso 2012 che richiede mobilità interprovinciale.
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“L’intesa ha permesso di aprire una finestra di dialogo con il Ministero per mettere a punto un contratto che offra più diritti a tutto il personale – afferma Pino Turi durante l’Esecutivo Uil Scuola che si è svolto in mattinata a Roma, che ha approvato l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi”.
“L’elemento che caratterizza questa intesa, prosegue il comunicato Uil, è l’aver piegato la rigidità della legge rispetto ai diritti e alle aspettative dei docenti che hanno già una sede di titolarità nella singola scuola e con questo accordo la manterranno così come elementi più favorevoli sono stati riconosciuti anche ai docenti neo immessi in ruolo. Risultato non scontato e propedeutico all’avvio della trattativa contrattuale”.
Contratto che si va delineando in questi giorni e che è ancora tutto da negoziare.
“Si tratta – ha aggiunto il segretario generale della Uil scuola – di una sequenza contrattuale che servirà anche a definire criteri e modalità di assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito che, a nostro parere, devono rispettare pluralismo culturale e libertà di insegnamento.
“I vantaggi per i lavoratori si valuteranno solo alla fine alla stipula del contratto, conclude Turi, quando si potrà effettuare una chiara comparazione tra ciò prescrive la legge 107 e quello che prevede il contratto integrativo. Rimane ferma la questione della chiamata diretta che ci trova nettamente contrari”.
Ecco la tabella elaborata da Uil Scuola