Facendo seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 4 del 24 febbraio sulla mobilità, il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il messaggio del 26 febbraio 2015 con la quale fornisce indicazioni riguardanti la restituzione ai ruoli metropolitani.
Il MAE chiarisce che il personale elencato nell’All. 1 sarà restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 1° settembre 2015 o 1° marzo 2016, avendo completato il periodo massimo di servizio all’estero.
Riguardo alla restituzione ai ruoli metropolitani per fine servizio all’estero e all’assegnazione di sede, si avvale dell’assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, collocato fuori ruolo per la destinazione all’estero, abbia perso la titolarità della cattedra. Tale personale deve inoltrare la domanda di rientro direttamente agli Uffici Scolastici Regionali, territorialmente competenti rispetto alla provincia scelta entro il 2 marzo 2015 per i docenti e entro il 2 aprile 2015 per il personale Ata.
Medesime scadenze sono previste per il personale docente e Ata, in servizio all’estero, che intenda rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di destinazione ovvero non voglia avvalersi dell’eventuale mantenimento in servizio.
Per ragioni organizzative, come negli anni precedenti, il personale scolastico deve consegnare copia della propria domanda inviata agli USR anche alle Rappresentanze diplomatiche di riferimento entro il 2 marzo, le quali saranno chiamate inviare la documentazione ricevuta entro il 6 marzo al seguente indirizzo PEC: dgsp.05@cert.esteri.it. Sarà compito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari trasmettere al MAE anche le eventuali domande avanzate dal personale Ata, dopo la data del 2 marzo e comunque entro la scadenza fissata dal MIUR del 2 aprile 2015.
Quanto sopra vale anche per il personale che abbia già presentato domanda di rientro anticipato prima dell’emanazione di tali disposizioni, ai fini dell’assegnazione della sede in territorio metropolitano.
Come per gli anni precedenti, c’è la possibilità dei mantenimenti in servizio del personale in scadenza fino al raggiungimento di un periodo complessivo non superiore a 9 anni scolastici, ma solo per il personale di cui all’allegato n. 2, fatti salvi il parere favorevole dei competenti Uffici Scolastici Regionali, sulla base della normativa vigente, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli uffici competenti nonché la definizione del contingente relativa all’a.s. 2015/16.
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