Categorie: Mobilità

Mobilità: firmata l’intesa, torna a 3 anni il trasferimento interprovinciale dei neo-assunti

Il 17 dicembre le organizzazioni sindacali e il Miur hanno siglato l’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e Ata, relativo all’anno scolastico 2014/15. A darne notizia è la Uil scuola. La firma definitiva del contratto avverrà al termine dell’iter di certificazione da parte degli organi di controllo preposti.
All’atto della firma definitiva, il Miur con apposita ordinanza fisserà le date di scadenza delle domande.
Il sindacato Confederale, guidato da Massimo Di Menna, ha anche elencato i  “piccoli aggiustamenti o chiarimenti” apportati Diversi dei quali introdotti dal Decreto Legge 104/13, convertito nella Legge 128/13.
In particolare, all’art. 2, è tornato a tre anni il limite minimo per chiedere trasferimento dopo l’immissione in ruolo da una provincia all’altra: “Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente”.
Queste le altre novità introdotte. Sempre all’art. 2, “il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7, punto V), non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale”. E ancora: “Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999 che, per effetto dell’art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto”.
All’art. 7 del contratto è stato modificato questo passaggio: Al punto V) relativo alle precedenze comuni, “al fine di evitare problemi in fase di applicazione, sono stati riallineati il comma 1 col comma 2, relativo all’esclusione dalle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto”.
Per quanto riguarda l’art. 21, “al comma 2 è stato chiarito che per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia, così come avviene nella media di primo grado”.
E nell’art. 32 “sono stati resi omogenei gli articoli 31 e 32. Come avviene già per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, è stata prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte e tre le fasi anche per l’accesso ai corsi per l’istruzione per l’età adulta, per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali”.
Le ultime modifiche riguardano tutte l’art. 44. “Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell’art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata”. Inoltre, “nelle premesse le parti hanno concordato sul l’opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL)”. È stato infine concordata l’esigenza “di riaprire il confronto negoziale sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (area unica) alla luce di quanto stabilirà la circolare sul l’organico di diritto”.
 
Alessandro Giuliani

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