Si può dire che i docenti entrati in ruolo in fase 0 e A, anche se solo giuridicamente, non rischiano nulla rispetto al grande caos che si sta creando sulla mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016-2017.
Infatti i docenti neoassunti dal primo settembre 2015 su organico di diritto in fase 0 e in fase A, sia da GaE che da concorso, avranno assegnata in fase A della mobilità, una scuola di titolarità. Questo è scritto chiaramente nella legge 107/2015 e precisamente all’art.1 comma 73. In tale comma è scritto: “Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”.
Questo significa che i neoassunti in fase 0 e A, seguiranno le vecchie regole e dunque per l’anno scolastico 2016/2017 avranno diritto ad avere una scuola di titolarità, come è accaduto a tutti i docenti di ruolo entrati fino all’anno 2014/2015.
Bisogna sapere che il diritto ad avere una scuola di titolarità non equivale ad un trasferimento, ma più semplicemente all’attribuzione di una scuola di titolarità. Infatti per i docenti neoassunti in fase 0 e in fase A si applica il comma 3 dell’art.399 del T.U. della scuola, in cui è spiegato che i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.
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La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questo significa che la prima domanda di mobilità dopo l’immissione in ruolo ha il solo scopo di assegnare una scuola di titolarità definitiva e non è un vero e proprio trasferimento. Soltanto i docenti che usufruiscono della precedenza prevista dall’art.21 della legge 104/92, possono trasferirsi con precedenza per avere la scuola di titolarità definitiva anche fuori provincia senza avere dei vincoli. Quindi i neoassunti in fase 0 e A, nonostante l’applicazione probabile della legge 107/2015 per la prossima mobilità, avranno la titolarità in una scuola della provincia di assunzione e non rischiano, almeno per il prossimo anno scolastico, di fine in un ambito territoriale e di subire la chiamata diretta del dirigente scolastico.
Sorte diversa invece sembra possa toccare per i docenti entrati in ruolo entro il 2014. Infatti questi docenti hanno già una sede di titolarità ,e se dovessero chiedere volontariamente mobilità, andrebbero incontro a quanto previsto dal comma 73 della legge 107/2015.
Infatti in tale comma è previsto che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali, anche per i docenti che andranno in soprannumero nella propria scuola o che andranno in esubero nella propria classe di concorso.
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