Una docente ci chiede come mai il calcolo del punteggio della sua continuità di servizio è diverso tra la domanda di mobilità e quella di ufficio che si applica nelle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.
Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome per la mobilità l’anno in corso non si calcola, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento per la mobilità 2022/2023, avrà diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2018-2019 o anche prima.
Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Se per esempio un docente X avesse 15 anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, escluso l’anno scolastico in corso e senza soluzione di continuità, avrebbe calcolati, in caso di domanda volontaria di mobilità, 40 punti solo per il punteggio di continuità del servizio. I primi 5 anni siccome valgono 2 punti per anno, sono calcolati 10 punti, per i rimanenti 10 anni che eccedono il primo quinquennio, sono assegnati 30 punti ovvero 3 punti per anno scolastico.
Il punteggio di continuità del servizio, così come lo abbiamo descritto nella mobilità a domanda volontaria, vale sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale.
Nella mobilità di ufficio e anche per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non più di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2020-2021, ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità di ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Bisogna sapere che, diversamente dal calcolo del punteggio nella mobilità volontaria, per quanto attiene la mobilità di ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.
Dall’anno scolastico 2019/2020, come è ormai noto, è stato introdotto il vincolo triennale per i docenti che sono stati soddisfatti, nella domanda di mobilità, su una preferenza puntuale di scuola. In buona sostanza questi docenti per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 non hanno potuto e non potranno produrre domanda di mobilità, ma per la prossima mobilità 2022/2023 avranno l’opportunità di avere, oltre al punteggio dell’anzianità del servizio, altri 6 punti per la continuità generata dal vincolo triennale.
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