Categorie: Personale

Mobilità, il caso della precedenza concessa da Pavia ma negata da Reggio Calabria

La stessa Amministrazione, cioè quella del Miur, valuta in due modi diametralmente opposti la stessa precedenza. Pavia la concede mentre Reggio Calabria la respinge.

È il caso di una docente coniugata con un Maresciallo dei Carabinieri che chiede il trasferimento a Reggio Calabria in quanto la docente, per tale provincia, usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità dell’11 aprile 2017).

L’Amministrazione dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, Ambito Territoriale di Pavia, vaglia la domanda di mobilità con la relativa documentazione, concedendo il diritto di precedenza perché il Maresciallo, coniuge della docente, era stato trasferito per servizio, come prima destinazione al termine del corso di formazione, in data 02/07/1999 al Comando Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria.

La professoressa, nonostante la precedenza concessa dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, non ottiene il trasferimento per mancanza di posti disponibili.

Adesso la stessa docente presenta istanza di assegnazione provvisoria per l’anno 2017/2018 avvalendosi dello stesso titolo di precedenza già riconosciuto in fase di mobilità definitiva. Ma teme che le venga negato il diritto di precedenza già valutato positivamente da Pavia. Infatti nell’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/2017, l’ATP di Reggio Calabria, esaminando la documentazione ha ritenuto di non accogliere la precedenza riconosciuta ai coniugi dei militari trasferiti d’ufficio.

L’ATP di Reggio Calabria ha preso una decisione difforme dall’USR Lombardia sulla base delle nuove norme sull’indennità di trasferimento dei militari, in particolare sulla base degli articoli 1 e 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86 pubblicata sulla G.U. n. 77 del 2/4/2001.

Ma in tale circolare c’è un passaggio che potrebbe dare ragione a Pavia e torto a Reggio Calabria, anche se il condizionale è d’obbligo. Il passaggio suddetto è: “La legge 10 marzo 1987, n. 100 e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti disposti ed effettuati entro il 31 dicembre 2000 e cessa di avere efficacia nei confronti dei trasferimenti successivi”. Ora poiché il trasferimento del Maresciallo è avvenuto nel 1999, sarebbe dovuta valere la precedenza. Sta di fatto che in Lombardia il MIUR concede il beneficio di precedenza e che in Calabria lo stesso beneficio viene negato. Chi ha ragione tra Pavia e Reggio Calabria? Il MIUR dovrebbe dare una risposta certa e chiara ed uscire da un’ambiguità di incertezza del diritto.

Attendiamo curiosi di avere dei giusti approfondimenti da parte del MIUR, su una vicenda che potrebbe trovare il suo epilogo nei tribunali. 

Lucio Ficara

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