Ancora grane per il Miur per quanto riguarda i trasferimenti. Adesso tocca al Tribunale di Cuneo che ha, di fatto, ritenuto erroneo l’intero impianto della mobilità nazionale docenti.
In particolare, riferiscono i legali Santi Delia e Michele Bonetti, il Tribunale di Cuneo ha disapplicato l’efficacia dell’Ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso falsando, di conseguenza, tutte le procedure di assegnazione nazionali.
Secondo il Tribunale “non possono pertanto residuare dubbi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche“.
Sulla base di tali principi il MIUR deve essere”alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione della disposizione di cui alle ‘note comuni’ allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 42 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità“.
Il tribunale si riferisce nello specifico alla situazione di una ricorrente che è stata trasferita dal Piemonte alla Sicilia: “la mancata attribuzione nell’ambito della procedura di mobilità per cui è causa di punti, per gli anni di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, comporta un pregiudizio imminente ed irreparabile, considerata la situazione familiare della ricorrente, che, al momento, (…) si trova a dovere mantenere l’intera famiglia (compresi i figli) con il suo solo reddito, dovendo sobbarcarsi l’ulteriore onere di un affitto per un alloggio presso la sede di destinazione, o, in via alternativa, del trasferimento dell’intera famiglia. Peraltro detto pregiudizio,considerata la notevole distanza dell’istituto scolastico rispetto al luogo di residenza della famiglia della ricorrente, esplicherebbe i propri effetti lesivi non soltanto su interessi meramente patrimoniali ma altresì per la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)“.
“Si tratta di una decisione importantissima e di portata nazionale in quanto mette in discussione l’intero impianto della mobiltà nazionale e lo stesso funzionamento dell’algoritmo”, commentano i legali. “È sufficiente infatti“, continua l’Avvocato Delia, “che si modifichi uno dei dati inseriti nel sistema (e nella specie andrebbero modificati quelli di tutti i docenti d’Italia con servizio in paritaria) per cambiare le assegnazioni che in concreto sono state attribuite. Il contratto collettivo e l’ordinanza di mobilità sono dunque illegittime perché contra legem”.
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