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Mobilità, il pasticcio delle preferenze per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Per la mobilità annuale interprovinciale ci si attendevamo, come preferenze da esprimere, oltre le scuole e le province anche gli ambiti.

Ovviamente non si trattava di una preferenza, quella dell’ambito, da cui chiamare i docenti secondo il metodo della chiamata diretta, sarebbe dovuto essere una preferenza sintetica sul tipo di quella dei vecchi distretti e sul genere dell’attuale preferenza della provincia. In buona sostanza chi avesse espresso l’ambito come preferenza, dopo aver inserito le preferenze di “tutte” le scuole del ricongiungimento sarebbe stato assegnato su un posto dell’ambito facendo uso degli elenchi delle scuole inserite nell’ambito, con un provvedimento d’ufficio. In buona sostanza era questa l’intenzione del Miur comunicata negli incontri con i sindacati.

Invece la realtà è che il MIUR ha deciso, visto che nell’ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017 non c’era scritto nulla riguardo il tipo di preferenze, di inserire soltanto le preferenze analitiche di scuola, solo in caso di utilizzazione o assegnazione provvisoria interprovinciale, ha inserito anche il codice sintetico dell’intera provincia.

A parte questo inconveniente che comunque è legittimo, ci potrebbe essere un problema non di poco conto per chi si ricongiunge in grandi comuni con un numero di scuole superiore alle 20 unità distinte.

Infatti l’ipotesi di CCNI dice testualmente che “la mancata indicazione delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria”, questo potrebbe significare che se in un comune di ricongiungimento X ci sono più di 20 ( nel caso di primaria e infanzia) o 15 ( per la secondaria) scuole con codice analitico, non sarebbe possibile mettere altre preferenze come ad esempio quella della provincia per utilizzazioni e assegnazione provvisorie interprovinciali.

Stanno già fioccando le proteste per la mancata introduzione della preferenza di ambito che avrebbe dato più opportunità di soddisfazione e ci si sta rendendo conto che l’interpretazione rigorosa dell’ipotesi di CCNI potrebbe creare un forte svantaggio a chi si ricongiunge in comuni con più di 20 o 15 scuole.

Quindi ripetiamo che chi si ricongiunge in grandi comuni che hanno un numero di scuole superiore a 20 ( primaria e infanzia) e chiede l’interprovinciale su questo comune, rischia seriamente di vedere esclusa la preferenza della provincia, in quanto “non potrà esprimere tutte le preferenze analitiche di scuola prima di esprimere la provincia, per il semplice fatto che si possono esprime al massimo 20 preferenze e le scuole esprimibili sono più di 20”. Su questo punto il Miur dovrebbe chiarire con una nota e spiegare che se l’ultima preferenza è la provincia, non può essere annullata, ma deve essere comunque “accolta“ dall’ufficio scolastico.

Lucio Ficara

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