Alcuni docenti che stanno chiedendo trasferimento da una scuola ad un’altra dello stesso comune, fanno l’errore di non inserire i 6 punti di ricongiungimento.
Fino all’anno scolastico 2016/2017 chi avesse chiesto trasferimento all’interno del proprio comune di titolarità da una scuola ad un’altra, non avrebbe fruito del punteggio di ricongiungimento al coniuge, infatti il punteggio di 6 punti per tale ricongiungimento, non sarebbe stato attribuito per i trasferimenti all’interno dello stesso comune in cui si risiede con il coniuge, mentre sarebbe spettato nel caso in cui un docente titolare in comune diverso da quello in cui risiede il coniuge, avesse chiesto trasferimento proprio in tale comune.
Una delle novità della mobilità 2017/2018 è che il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza e per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune “anche se coincidenti” con la titolarità di scuola o di ambito.
In buona sostanza un docente che insegna nella scuola A del comune X e vuole trasferirsi nella scuola B dello stesso comune X, se è coniugato deve indicare, nella sezione “Esigenze di famiglia”, la provincia e il comune di ricongiungimento per il trasferimento. È utile sottolineare che chi non fosse coniugato, può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore.
Questa novità è stata introdotta per l’abolizione dei codici meccanografici dei comuni, per cui un docente che chiede trasferimento da una scuola del comune Y ad una scuola del su citato comune X concorre per punteggio con il docente che dalla scuola A del comune X e vuole trasferirsi nella scuola B dello stesso comune X. Entrambi questi docenti potranno inserire i 6 punti del ricongiungimento al coniuge.