Sulla questione del servizio svolto nelle scuole paritarie, da inserire come punteggio di anzianità di servizio nelle domande di mobilità, c’è molta confusione. Come stanno realmente le cose? È tutto ben specificato nel CCNI della mobilità 2016/2017.
Infatti nel contratto sulla mobilità nella premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti, è scritto con assoluta chiarezza che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
Quindi il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto, in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera. Mentre i docenti di infanzia e primaria che stanno presentando la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17, devono sapere che il servizio prestato nella scuola paritaria primaria vale punteggio per la mobilità solo se prestato entro il 31 agosto 2008. Questo è dovuto al fatto che fino alla data suddetta, continuano ad applicarsi le norme previste dal Testo Unico all’art.485 e agli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70.
Per cui se per esempio un docente della primaria avesse svolto del servizio pre ruolo in una scuola paritaria nell’anno scolastico 2009/2010, non può inserirlo nell’allegato D per l’anzianità del servizio. Su questo calcolo del punteggio del servizio prestato nelle scuole paritarie primarie c’è molta confusione, tanto che molto docenti di scuola primaria inseriscono nella casella degli anni di sevizio pre ruolo, anche quelli prestati dal 2009/2010 fino al 2014/2015. Il problema invece non sussiste per il servizio prestato nelle scuole paritarie d’istruzione secondaria. Infatti in questo caso il punteggio non vale a prescindere dall’anno in cui è stato prestato.
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